Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of established case law on specific procedural grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano without examining the merits. The appellant challenged a settlement agreement under Article 599-bis of the Criminal Procedure Code, arguing the court failed to evaluate conditions for acquittal under Article 129. The Court ruled that such appeals are only admissible if they concern the formation of the party's will, the prosecutor's consent, or divergent content, excluding waived grounds or sentencing errors absent illegal sanctions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p. Appeals against settlement agreements are admissible only regarding the formation of will, prosecutor consent, or divergent content, excluding waived grounds or sentencing determinations absent illegal sanctions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIUSCO GIOVANNI nato a CERIGNOLA il 13/08/1967 avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO di BARI(s_lei-y:O.se--al4e-part i ; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Giovanni Sciusch avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché non si confronta con la giurisprudenza oramai consolidata di questa Corte (cfr., Cass. Pen., 2, 10.4.2019 n. 22.002, Mariniello;
Cass. Pen., 2, 1.6.2018 n. 30.990, Gueli) in forza della quale il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. è ammissibile soltanto qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre non è invece consentito proporre doglianze relative a motivi rinunciati, a vizi attinenti alla determinazione della pena oggetto dell'accodo processuale intercorso tra le parti purché esso non abbia dato luogo ad un vizio di illegalità della sanzione inflitta o infine, come nella specie, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen., conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8/11/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Benedetto Paternò Raddusa Anna CriscoIo DE P0 TATA IN CAN ELCERIA 22 W 2022