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Ordinanza — n. 6064/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for being merely reproductive of prior rulings and raising unchallenged facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6064/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's sentencing on resistance was legally flawed, but the Court found the appeal merely reproduced arguments already adequately examined and rejected by the trial judge. Furthermore, the new claim regarding the dangerous nature of the flight was not contested in the appeal and thus could not be raised for the first time.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals that merely reproduce arguments already examined by the lower court are inadmissible, and new factual allegations not contested in the appeal cannot be raised for the first time.

Parole chiave

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inadmissible appeal reproductive argument resistance crime first instance facts court costs fine censura costituzionale persecuzione determinante per la fuga minaccia contro le autorità

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMICO VINCENZO nato a PALERMO il 31/05/1991 avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Vincenzo D'Amico avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché per a verso meramente riproduttivo di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito anche per il tramite di puntuali richiami alla giuríprudenza di questa Corte avuto riguardo al concorso ascritto all'imputato / mentre, per altro verso, si sostanziain una inammissibile doglianza in punto di diritto sulla configurabilità della resistenza ex art 337Ts-critta al ricorrente fondata su valutazioni in fatto ( le connotazioni della fuga intentata con il correo realizzata con modalità tali da mettere in pericolo l'incolumità degli inseguitori e di altri potenziali terzi) non contestate con l'appello e non suscettibili di rilievo in questa sede per la prima volta; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' 8/11/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Benedet P