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Ordinanza — n. 5690/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for recognition of continuing offense due to lack of chronological proximity and identical execution methods.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5690/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the request to recognize a continuing offense in executivis. The lower court had already evaluated that the crimes occurred at least six months apart in two different regions, lacking the required homogeneity and identical execution methods. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Art. 100 c.p.; Art. 101 c.p.: A continuing offense requires a sufficient temporal proximity and identical execution methods between acts; mere chronological distance or different locations preclude its recognition as a single continuing crime.

Parole chiave

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continuing offense executivis recognition temporal proximity identical execution methods inadmissible appeal criminal procedure Cassa delle ammende reato continuato

Disposizioni normative citate

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Art. 100 c.p.
Art. 101 c.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: UBALDO GIUSEPPE nato a TORRE DEL GRECO il 14/01/1975 avverso l'ordinanza del 20/04/2021 del TRIBUNALE di REGGIO EMILIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da Ubaldo Giuseppe, di riconoscimento, in executivis, della continuazione fra reati; Ritenuto che l'unico motivo abbia contenuto di merito, risolvendosi nella valorizzazione della omogeneità dei reati, della prossimità cronologica degli stessi e della identità delle modalità esecutive, dati che sono stati valutati dal giudice dell'esecuzione che ha evidenziato che i fatti erano stati, commessi a distanza di almeno sei mesi l'uno dagli altri e in due diverse regioni;

Ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese P mout processuali e della somma di euro tremi a Ila assa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2021. Il consigliere estensore Il Pre/Sidente Michele •anchi Vinc.nzo Sini Ebt.4-( D E IN t7 2022