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Ordinanza — n. 5668/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for health sentence delay due to missing medical certificate and generic grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5668/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Antonio De Maria's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant requested a suspension of his sentence execution based on health grounds, but the court found his sole argument generic and unsupported. Specifically, the court noted the appellant failed to attach the required medical certificate or specify its position in the case file, rendering the claim legally insufficient.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal against an order refusing a health-related suspension of sentence execution is inadmissible if the appellant fails to attach the required medical certification or clearly identify the specific grounds for the alleged error in the case file.

Parole chiave

Generato dall'IA
suspension of sentence execution health grounds appeal missing medical certification inadmissible appeal generic grounds dismissal court costs and fine procedural requirements perizia medica insufficiente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MARIA ANTONIO nato a SAN BARTOLOMEO IN GALDO il 01/06/1950 avverso l'ordinanza del 10/11/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; t Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta, presentata da De Maria Antonio, di differimento dell'esecuzione della pena per motivi di salute; Ritenuto che l'unico motivo sia generico in quanto denuncia il travisamento, per omessa valutazione, di certificazione rilasciata dal medico di base, che non viene allegata al ricorso e di cui non viene indicata la posizione nel fascicolo processuale; Ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese r, vou processuali e della somma di euro tremila '$a Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2021. Il consigliere estensore Il Presidente le ialchi IN CANrsLEMA l 7 2: 20