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Ordinanza — n. 5666/2022 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of mandatory defense counsel signature under new criminal procedure law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5666/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because it was filed personally by the convicted party without the required signature of a registered defense attorney. The new law of June 23, 2017, explicitly mandates that appeals must be signed by special court-registered lawyers to avoid rejection. Consequently, the court ordered the appellant to pay the procedural costs and a fine to the state treasury.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1 and Art. 613, comma 1 of the Code of Criminal Procedure; Art. 610, comma 5-bis of the Code of Criminal Procedure: Appeals must be signed by registered defense counsel; personal filing without such signature renders the appeal inadmissible de plano.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility mandatory defense counsel signature Code of Criminal Procedure de plano rejection procedural costs and fine disobbedienza alla decisione dell'autorità requisito della firma violazione delle forme sostanziali

Disposizioni normative citate

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Art. 571, comma 1 of the Code of Criminal Procedure
Art. 613, comma 1 of the Code of Criminal Procedure
Art. 610, comma 5-bis of the Code of Criminal Procedure
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod.
Art. 616 of the Code of Criminal Procedure
Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 500,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 500,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
(Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, -dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZOCCHI GIOVANNI nato a NAPOLI il 23/05/1980 avverso l'ordinanza del 21/10/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIàat-e-~e-efée-Perrti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il ricorso in esame, privo di motivi e proposto personalmente da kal Mazzocchi Giovanni, è stata impugnata l'ordinanza pronunciata in data 21.10.2020 dal Tribunale di sorveglianza di Napoli. Osserva il Collegio che la novella introdotta con legge 23 giugno 2017, n. 103 si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1 e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, -dep. 2018, Aiello, Rv. 271333). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 500,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle voié spese processuali e della somma di euro cinquecentoíkla Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2021. Il Consigliere relatore Il Presidente Tchple Bija h' iVi enzo ani