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Ordinanza — n. 5659/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for irrelevance of conduct; court upheld detention over social service due to lack of rehabilitative potential.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5659/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the criminal conduct was merely civil in nature and thus irrelevant to the penalty. The court rejected this, ruling that the conduct was significant enough to justify replacing social service with home detention due to the lack of rehabilitative potential.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.; Art. 601 c.p.: Criminal conduct deemed civilly irrelevant is not a valid ground for challenging the substitution of social service with home detention if the conduct significantly undermines the rehabilitative objective.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility home detention substitution rehabilitative potential assessment civil vs criminal conduct social service measure attitudine all'integrazione ricollocamento in un istituto ripristino dello statuto di rifugiato

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.
Art. 601 c.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REPUPILLI GABRIELE nato a JESI il 30/10/1989 avverso l'ordinanza del 25/03/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha sostituito, nei confronti di Repupilli Gabriele, l'affidamento al servizio sociale con la detenzione domiciliare; Ritenuto che l'unico motivo abbia contenuto di merito, in quanto si risolve nella deduzione della irrilevanza penale delle condotte, integranti, al più, fatti di rilievo civilistico, che il Tribunale ha motivatamente valutato come significativi della inidoneità della più ampia misura dell'affidamento al servizio sociale a conseguire l'obiettivo rieducativo; Ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese stw.i9A processuali e della somma di euro tremillTa Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2021. Il consigliere estensore Il Pr siden e Michele Bi,9. n ch i Vi enzo ani L