Italian Court dismisses appeal against agreed sentence for inadmissible grounds regarding will and prosecutor consent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the agreed sentence inadmissible because the grounds raised did not fall within the permissible scope for review in second instance. The appellant challenged the formation of the defendant's will, the prosecutor's consent, and the judge's content, while the court ruled that grievances regarding waived reasons, non-assessment of acquittal conditions, and sentencing errors outside statutory limits are excluded. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599 bis c.p.p.; In appeals regarding agreed sentences, only grievances concerning the formation of the party's will, the prosecutor's consent, and divergent content are admissible, while claims on waived reasons, non-assessment of acquittal conditions, or sentencing errors outside statutory limits are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMAGNOLI SANDRO nato a PISA il 14/09/1971 avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Presidente ANGELO COSTANZO; n. 27496/2021
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso presentato dal difensore di Romagnoli contro la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze gli ha applicato pena concordata ex art. 599 bis cod. proc. pen. descritto nell'imputazione è inammissibile.
2. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge. (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102).
3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16/12/2021 D E "TI; O ST:175-47.1 Il Presidente estenso