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Ordinanza — n. 5488/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against agreed sentence dismissed as inadmissible due to waived grounds and non-justiciable penalty issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5488/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the Milan Court of Appeal's agreed sentence inadmissible. The appellant argued against the formation of consent and the public prosecutor's agreement, while the court noted that grievances regarding waived grounds and the specific determination of the penalty were excluded from admissibility. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599 bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: In appeals regarding agreed sentences, only grounds concerning the formation of consent, prosecutor's agreement, and divergent content are admissible, while grievances on waived grounds, non-assessment of acquittal conditions, and penalty determination determinations are inadmissible.

Parole chiave

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agreed sentence appeal inadmissible grounds waived grounds penalty determination procedural costs public prosecutor consent Cassation admissibility azione intesa alla dichiarazione di responsabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 599 bis cod. proc. pen.
Il ricorso presentato dal difensore di Dahumon contro la sentenza con cui la Corte di appello di Milano gli ha applicatò pena concordata ex art. 599 bis cod. proc. pen. descritto nell'imputazione è inammissibile.
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost., sent.
art. 599 bis cod. proc. pen
Il ricorso presentato dal difensore di Dahumon contro la sentenza con cui la Corte di appello di Milano gli ha applicatò pena concordata ex art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost., sent.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019
e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv.
Corte Cost., sent. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAHUMON AZIZ (C.U.I. 05FXUOV) nato il 01/12/1996 avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdat-9-E13Mse-a-lie-13~- udita la relazione svolta dal Presidente ANGELO COSTANZO; n. 27470/2021

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso presentato dal difensore di Dahumon contro la sentenza con cui la Corte di appello di Milano gli ha applicatò pena concordata ex art. 599 bis cod. proc. pen. descritto nell'imputazione è inammissibile.

2. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102).

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16/12/2021 DEPOSZ -fitrA Il Presidente estensore INCANC Ang oytanz