Italian Court dismisses appeal as inadmissible because it merely repeats the original appeal grounds already rejected.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was a reproduction of the grounds raised in the original appeal to the Court of Appeal. The appellant, Giuseppe Tauro, argued that the lower court failed to address his claim regarding the effectiveness of the supervision order, but the appellate court had already correctly rejected this argument based on the proper notification of the decision. Consequently, the court dismissed the new petition and ordered the appellant to pay the procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal that merely reproduces the grounds of the previous appeal without new arguments is inadmissible.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAURO GIUSEPPE nato a LATIANO il 09/04/1973 avverso la sentenza del 23/09/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;MOTIVI DELLA DECISIONE i L' imputato Giuseppe Tauro ricorre contro l'indicata sentenza della Corte d'Appello dì Lecce che ha confermato quella emessa dal locale Tribunale in data 3.6.2014, appellata dallo stesso imputato, riconosciuto colpevole in ordine al reato di cui all'art. 385 c.p. e condannato a pena di giustizia.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio cumulativo della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità, essendo il ricorrente autorizzato ad attraversare la strada e non essendosi sottratto ai controlli, riguardando la questione devoluta la efficacia della ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza. Il ricorso è inammissibile perchè riproduttivo del motivo di appello al quale la Corte ha correttamente risposto rilevando la notifica del provvedimento in questione a mani proprie in data 30.4.2014. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00.
P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Deciso il 26.10.2019 Il Consigliere estensore I