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Ordinanza — n. 4722/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to failure to justify possession of infringing copies.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4722/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Antonino Lupo inadmissible, ruling that his defense regarding concurrent offenses was legally unfounded. The appellant argued for a concurrence of crimes but failed to provide concrete evidence justifying his possession of the infringing audio supports or proving personal involvement in duplication. Consequently, the court upheld the lower court's conviction and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; Art. 171-ter Legge 633/1941; The appeal is inadmissible when the appellant fails to justify the possession of infringing copies or offer concrete elements proving personal involvement in the duplication of the works.

Parole chiave

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inadmissible appeal possession of infringing copies concurrent offenses copyright infringement court costs and fine procedimento antisovvenzioni contraffazione di merci canoni non corrisposti

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 1, cod. proc. pen.
Il motivo è inammissibile per le ragioni già comunicate al ricorrente ai sensi dell'art. 610, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 648 cod. pen.
Osserva, al riguardo, il Collegio: - secondo l'autorevole e ormai consolidato insegnamento di questa Corte di cassazione, in materia di tutela del diritto di autore sulle opere dell'ingegno, è configurabile il concorso tra il reato di ricettazione (art. 648 cod.
Art. 171-ter Legge 22 aprile 1941, n. 633
pen.) e quello di commercio abusivo di prodotti audiovisivi abusivamente riprodotti (art. 171-ter Legge 22 aprile 1941, n. 633), quando l'agente, oltre ad acquistare supporti audiovisivi fonografici o informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni legali, li detenga a fine di commercializzazione (Sez.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
art. 648 cod. pen
Osserva, al riguardo, il Collegio: - secondo l'autorevole e ormai consolidato insegnamento di questa Corte di cassazione, in materia di tutela del diritto di autore sulle opere dell'ingegno, è configurabile il concorso tra il reato di ricettazione (art. 648 cod.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 47164 del 20/12/2005, Marino, Rv. 232302 - 01
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUPO ANTONINO nato a PALERMO il 10/02/1948 avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 01/12/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di PALERMO, in data 31/01/2019, nei confronti di LUPO ANTONINO in relazione al reato di cui all' art. 648 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato. Il motivo è inammissibile per le ragioni già comunicate al ricorrente ai sensi dell'art. 610, comma 1, cod. proc. pen.

Osserva, al riguardo, il Collegio: - secondo l'autorevole e ormai consolidato insegnamento di questa Corte di cassazione, in materia di tutela del diritto di autore sulle opere dell'ingegno, è configurabile il concorso tra il reato di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e quello di commercio abusivo di prodotti audiovisivi abusivamente riprodotti (art. 171-ter Legge 22 aprile 1941, n. 633), quando l'agente, oltre ad acquistare supporti audiovisivi fonografici o informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni legali, li detenga a fine di commercializzazione (Sez.

U, n. 47164 del 20/12/2005, Marino, Rv. 232302 - 01); - le deduzioni difensive sul concorso apparente di norme sono dunque manifestamente infondate oltre che totalmente scollate dalla "ratio decidendi" del provvedimento impugnato quanto alla assenza dell'obbligo di contrassegno SIAE (fatto estraneo all'imputazione); - è un dato di fatto che il ricorrente non ha mai giustificato il possesso dei supporti contenenti opere abusivamente duplicate, né offerto concreti elementi ai Giudici di merito dai quali desumere che egli aveva provveduto personalmente alla duplicazione dei supporti.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 22/10/2021 Il Consigliere Estensore ALD ACETO Il Pr ide