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Sentenza — n. 4719/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls conviction due to statute of limitations; prosecution failed to prove guilt beyond reasonable doubt.

Numero d'incarto Sentenza — n. 4719/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the second-instance conviction without remittal, ruling the crime extinguished by the statute of limitations. The prosecution argued for guilt based on bank account movements, but the court held that mere silence cannot constitute proof of illicit income. Consequently, the conviction was overturned because the prosecution failed to provide sufficient evidence to establish the crime within the legal time limits.

Regesto Legislator

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Art. 4 D.Lgs n. 74/2000; Art. 157 c.p.: The prosecution must prove illicit income with specific evidence; silence alone cannot establish guilt, and if the crime is not proven within the statutory period, it is extinguished by prescription.

Parole chiave

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statute of limitations illicit income presumption of guilt bank account analysis criminal conviction annulment responsabilità penale pentito dichiarazioni inverosimili

Disposizioni normative citate

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Art. 4 D.Lgs n. 74 del 2000
Art. 157 c.p.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZENGARINI MARCO nato a LECCO il 29/02/1964 avverso la sentenza del 01/02/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di GENOVA, con sentenza in data 01/02/2021, riformando la sentenza di assoluzione pronunciata dal TRIBUNALE di GENOVA, in data 15/04/2019, nei confronti di ZENGARINI MARCO, in accoglimento dell'appello del PM, condannava l'imputato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all art. 4, D.LGS n. 74 del 2000. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato. Con memoria del 07/10/2021 l'imputato ha chiesto l'assegnazione in sezione del ricorso per la discussione in pubblica udienza.

La non manifesta infondatezza del ricorso giova alla corretta instaurazione del rapporto processuale e alla rilevazione della prescrizione maturata dopo la pubblicazione della sentenza impugnata. Osserva, al riguardo, il Collegio che la qualificazione come "ricavi" delle somme transitate sui conti correnti dell'imputato non può essere frutto di presunzioni , vieppiù se corroborate, secondo la ratio decidendi, dal silenzio dell'imputato, cui non può essere richiesto di "se detegere"; in sede penale è compito del PM dar sostanza alle accuse mediante allegazioni probatorie, potendo gli indizi (e non le presunzioni) costituire prova solo se gravi, precisi e concordanti.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 22/10/2021 Il Consigliere Estensore ALDO ACETO 249e, 21ce-t-- Il Presidente GASTO NDREAZZA DEPOStTA