Cassation appeal dismissed as personally filed in violation of Art. 613 CPP; fine imposed.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because it was personally filed by the defendant, violating Article 613 of the Code of Criminal Procedure. Although the defendant argued this violated constitutional rights and the European Convention on Human Rights, the court held that requiring technical representation does not limit defensive faculties. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was fined €4,000 for procedural misconduct.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 c.p.p.; Art. 24, 111 Cost.; The requirement for technical representation in cassation appeals does not violate constitutional rights or the ECHR, as it does not limit the accused's defensive faculties, rendering personally filed appeals inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARLETTA LILLO nato a PATRICA il 30/04/1962 avverso la sentenza del 13/06/2019 della CORTE APPELLO di ROMAdetter-ereviee~ft-ii udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; RILEVATO IN FATTO - che BARLETTA LILLO ha proposto ricorso personale avverso la sentenza indicata in epigrafe;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto è personale e quindi proposto in violazione del disposto dell'art. 613 cod. proc. pen.; - che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 27201101); - che, comunque, le censure proposte con l'atto di ricorso sono del tutto generiche generiche; - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro quattromila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 2021 Il consigliere etenore Il presidente