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Ordinanza — n. 4665/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and lack of specific legal correlation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4665/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Camarda Graziano inadmissible. The appellant argued violations of law and motivational defects regarding his conviction for injuries and carrying a weapon, but the court found these grounds generic and repetitive of the appellate court's reasoning. Since the lower court provided a congruent and logical justification for its decision, no room existed for a legitimacy review, and factual re-evaluation was not permitted at this stage.

Regesto Legislator

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Art. 364, 365, 366 c.p.p.; A cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic, repetitive of the appellate decision, and fail to establish a specific correlation between the contested reasoning and the legal provisions violated.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grounds of appeal lack of legal correlation repetitive censure factual re-evaluation prohibited violazioni della legge sulle armi parità delle armi censura formulata in modo carente

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMARDA GRAZIANO nato a SARONNO il 09/12/1973 avverso la sentenza del 09/04/2019 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha -per quanto qui di interesse- confermato la pronunzia di primo grado con la quale CAMARDA GRAZIANO era stato ritenuto responsabile dei reati di lesioni, porto d'armi e minaccia aggravata. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla affermazione di responsabilità. Il ricorso è inammissibile. Invero, le censure proposte, oltre ad essere pedissequamente reiterative di quelle oggetto dell'atto di appello, sono generiche in quanto manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.

La Corte territoriale ha specificamente argomentato sulle stesse censure con motivazione congrua e non manifestamente illogica, sicché non v'è spazio per il sindacato di legittimità. Peraltro, alcune doglianze sono versate in fatto e finalizzate a una rivalutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento defla somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende. Così deciso in cma il 21 settembre 2021 Il Consiglien es5 nsore Il Presidente