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Sentenza — n. 4413/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on penalty length but annuls accessory bankruptcy penalties due to Constitutional Court ruling.

Numero d'incarto Sentenza — n. 4413/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible regarding the main prison sentence but annulled the accessory bankruptcy penalties due to a Constitutional Court ruling. The appellant argued for reduced penalties and generic mitigating circumstances, which the court rejected based on established case law and the defendant's criminal history. Consequently, the judgment was remanded for a new trial specifically to recalculate the duration of the accessory penalties according to the new legal standard.

Regesto Legislator

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Art. 223, 216 Legge fall.; Art. 133 cod. pen.: Following the Constitutional Court's declaration of unconstitutionality of the fixed ten-year term for bankruptcy ineligibility, accessory penalties must now be determined concretely by the judge based on the criteria of Article 133 of the Penal Code.

Parole chiave

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bankruptcy penalties accessory sanctions Constitutional Court ruling penal discretion remand for retrial ineligibility duration fixed term invalidity bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

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Art. 223, 216 Legge fall.
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna emessa dal Tribunale di Fermo in data 11 febbraio 2016 nei confronti di Gianfranco Tosoni, in ordine al reato di cui all'art. 223, 216 Legge fall. (capo A) e art.
Art. 133 cod. pen.
22.2 del 5 dicembre 2018 della Corte Costituzionale, cosi come le altre pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.» e non ai sensi, quindi, dell'art.
Art. 37 cod. P.Q.M.
pen.» e non ai sensi, quindi, dell'art. 37 cod.
Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267
Corte Costituzionale n. 222 del 2018
Tanto a fronte della pronuncia della Corte costituzionale n. 222 del 2018 che ha dichiarato l'illegittimità dell'art.
Sezioni unite del 28/02/2019, Suraci
Ai fini della loro quantificazione il giudice del rinvio applicherà il principio di diritto formulato sul punto dalla pronuncia delle Sezioni unite del 28/02/2019, Suraci, secondo la quale: «Le pene accessorie previste dall'art.
art. 133 cod. pen
230278, quest'ultima nel senso che la determinazione della misura della pena, tra il minimo e il massimo edittale, rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino
Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv.
Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso
265283; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv.
Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo
255153; Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv.
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
1.1.Anche il diniego delle circostanze attenuanti generiche, risulta giustificato dalla valutata personalità dell'imputato, dal precedente penale a suo carico e dalla successiva contravvenzione risultante nei suoi confronti (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TOSONI GIANFRANCO nato a MONTEGRANARO il 28/06/1951 avverso la sentenza del 05/02/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna emessa dal Tribunale di Fermo in data 11 febbraio 2016 nei confronti di Gianfranco Tosoni, in ordine al reato di cui all'art. 223, 216 Legge fall. (capo A) e art. 223, 216 n. 2 Legge fall. (capo B), alla pena di anni due mesi quattro di reclusione oltre pene accessorie fallimentari nella durata di anni dieci.

2. Avverso l'indicato provvedimento ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonché vizio di motivazione, in ordine all'entità della pena irrogata ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRMO 1.11 ricorso è reiterativo di identiche censure, devolute in sede di gravame cui la Corte territoriale ha risposto con ragionamento non manifestamente illogico e, comunque, attiene al trattamento sanzionatorio, nella specie supportato da sufficiente e logica motivazione, peraltro risultando la pena irrogata, indicata in misura non distante dal minimo edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243;

Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153; Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278, quest'ultima nel senso che la determinazione della misura della pena, tra il minimo e il massimo edittale, rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. Anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale). 1.1.Anche il diniego delle circostanze attenuanti generiche, risulta giustificato dalla valutata personalità dell'imputato, dal precedente penale a suo carico e dalla successiva contravvenzione risultante nei suoi confronti (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826: nel senso che in tema di diniego delle generiche la ratio della disposizione non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione in ordine a ciascuno dei elementi indicati dalla difesa, essendo sufficiente indicare gli indici di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi delle generiche, tanto da poter fondare il diniego anche soltanto in base ai precedenti penali perché in tal modo viene formulato, comunque, un giudizio di disvalore della personalità).

2. Deve essere però rilevata, d'ufficio, la illegalità delle pene accessorie fallimentari nella misura irrogata dal primo giudice, confermata dalla Corte d'appello. Tanto a fronte della pronuncia della Corte costituzionale n. 222 del 2018 che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 216, ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché:

«la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni». Ai fini della loro quantificazione il giudice del rinvio applicherà il principio di diritto formulato sul punto dalla pronuncia delle Sezioni unite del 28/02/2019, Suraci, secondo la quale: «Le pene accessorie previste dall'art. 216 legge fa/I., nel testo riformulato dalla sentenza n. 22.2 del 5 dicembre 2018 della Corte Costituzionale, cosi come le altre pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.» e non ai sensi, quindi, dell'art. 37 cod.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia. Dichiara il ricorso inammissibile nel resto. Così deciso il 11/10/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Bar ara Calaseli