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Ordinanza — n. 4384/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal contesting victim credibility and self-defense exclusion as inadmissible factual issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4384/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by three defendants inadmissible, ordering them to pay court costs. The defendants argued that the lower court erred in rejecting their self-defense claim and in assessing the victim's credibility. The court ruled that such arguments challenge factual findings and the logical consistency of the trial judgment, which cannot be re-evaluated on appeal.

Regesto Legislator

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Art. 52, 530 comma 2 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals contesting the credibility of the victim or the exclusion of self-defense are inadmissible as they challenge factual determinations and the logical coherence of the trial judgment, which are not subject to re-evaluation in cassation proceedings.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility victim credibility assessment self-defense exclusion factual findings review logical coherence judgment vittima vittima di infortunio aggressione fisica

Disposizioni normative citate

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Art. 52 cod. pen.
Del pari, sarebbe scarsamente argomentata l'esclusione della scriminante di cui all'art. 52 cod. pen. essendosi i ricorrenti limitati a difendersi.
Art. 530 comma 2 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.
artt. 52 cod. pen
Avverso l'indicato provvedimento ricorrono gli imputati, a mezzo del difensore, denunciando, violazione degli artt. 52 cod. pen.
art. 52 cod. pen
Del pari, sarebbe scarsamente argomentata l'esclusione della scriminante di cui all'art. 52 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico
Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota
271623; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv.
Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Micciché
262575; Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Micciché, Rv.
Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto
262948; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FURXHI THIMI nato il 03/05/1992 TRESKA DORA nato il 10/03/1995 TRESKA AMARELA nato il 26/05/1966 avverso la sentenza del 24/09/2019 del TRIBUNALE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Bari, in funzione di giudice di appello, ha confermato la condanna emessa dal Giudice di pace in sede, il 18 febbraio 2019, nei confronti di Thimi Furxhi, Dora Treska e Annarela Treska in relazione al reato ascritto, di cui agli artt. 110, 612 e 582 cod. pen., alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento in favore di ciascuna delle parti civili.

2. Avverso l'indicato provvedimento ricorrono gli imputati, a mezzo del difensore, denunciando, violazione degli artt. 52 cod. pen. e 530, comma 2, cod. proc. pen. Si assume che la responsabilità penale dei ricorrenti è fatta discendere dalle affermazioni non genuine della parte offesa Vitucci, senza considerare che gli imputati hanno sempre dichiarato di essere stati, a loro volta, vittime di aggressione, da parte della stessa parte lesa, prima ad aggredire, con l'aiuto di tre persone, senza peraltro argomentare sul complesso delle censure sul punto devolute con il gravame. Del pari, sarebbe scarsamente argomentata l'esclusione della scriminante di cui all'art. 52 cod. pen. essendosi i ricorrenti limitati a difendersi.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto contesta l'attendibilità della persona offesa, ponendo una questione di fatto che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, rispetto alla quale è inibita una rivalutazione in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni, non rinvenute nel caso al vaglio (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Micciché, Rv. 262948; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362).

Inoltre, il ricorso è generico nella parte in cui si duole del mancato riconoscimento della legittima difesa, posto che, con motivazione completa e logica, il Tribunale ha analizzato, puntualmente, la versione difensiva degli imputati, assumendone la contraddittorietà e l'infondatezza, per quanto concerne proprio la presenza di altre persone, sul posto, che avrebbero aiutato la Vitucci. Così come il Tribunale argomenta, logicamente e con motivazione esauriente, in merito alla non certa riferibilità ai fatti per i quali si procede, della certificazione medica (di data successiva) attestante le lesioni riportate da Annarela Treska.

Sicché le censure poste, prospettano una versione, alternativa, rispetto a quella emergente dalla motivazione coerente e logica dei provvedimenti di merito, non suscettibile di riesame in sede di legittimità. 4.All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/10/2021 Il Consigliere estensore Il P