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Ordinanza — n. 4108/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against drug trafficking conviction citing insufficient evidence of joint intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4108/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to bear procedural costs. The appellant argued the lower court failed to justify why drugs found in his car belonged to both him and his co-defendant, ignoring his co-defendant's exculpatory statements. The court rejected this, noting that physical evidence of drugs and cash in the appellant's vehicle, combined with his violation of lockdown rules, logically supported the finding of joint criminal intent.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990: An appeal based on generic factual criticisms regarding the attribution of contraband to multiple suspects is inadmissible when the lower court's reasoning logically connects physical evidence found in the suspect's possession to the commission of the joint crime.

Parole chiave

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inadmissible appeal drug trafficking joint criminal intent physical evidence attribution procedural costs Corte di Cassazione co-defendant testimony dipendenza da sostanze stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
RG 33348/2021 Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
1.Con sentenza in data 6 luglio 2021 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza in data 29 settembre 2020 del Tribunale di Monza, ha ridotto la pena inflitta ad Alagie Sillah in anni 2 di reclusione ed euro 20.000 di multa, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
art. 616 cod. proc. pen
RG 33348/2021 Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Giurisprudenza citata

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Sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
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Ordinanza — n. 45253/2023 — snpen
Italian Court dismisses appeal against drug conviction for manifestly unfounded legal violations and sentencing errors.
Sentenza — n. 38078/2021 — snpen
Italian Court dismisses appeal claiming appellate court ignored defense's alternative fact theory regarding drug possession.
Sentenza — n. 20251/2023 — snpen
Cassation Court dismisses appeals against drug trafficking sentencing, upholding appellate court's discretion on aggravating and mitigating circumstances.
Ordinanza — n. 19824/2026 — snpen
Cassation court dismisses appeal as inadmissible for being a repetition of already reviewed arguments.
Sentenza — n. 25759/2026 — snpen
Cassation court partially allows appeal regarding contradictory sentencing reasoning for drug trafficking continuation. The court annuls the decision due to logical inconsistencies in the aggravating circumstances. The defense argued for reduced penalties based on lack of exclusive vehicle control. The court found the first ground infounded but the second ground valid due to conflicting factual assessments. The ruling annuls the sentence with remittal to correct the motivational defect. The decision establishes that sentencing must not rely on contradictory factual evaluations. The court emphasized the need for logical coherence in criminal judgments. The case involves drug trafficking charges under Italian penal code provisions. The outcome requires the lower court to re-evaluate the penalty increase. The legal principle requires consistent reasoning in sentencing decisions.

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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SILLAH ALAGIE nato il 13/09/1965 avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG. 33348/2021

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data 6 luglio 2021 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza in data 29 settembre 2020 del Tribunale di Monza, ha ridotto la pena inflitta ad Alagie Sillah in anni 2 di reclusione ed euro 20.000 di multa, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. L'imputato lamenta l'illogicità della motivazione, perché non vi erano ragioni per ritenere che lo stupefacente custodito nel vano portaoggetti dell'automobile su cui viaggiava con il coimputato fosse riferibile a entrambi. Censura la decisione nella parte in cui non aveva tenuto conto delle dichiarazioni in suo favore rese dal coimputato. Sottolinea un certo dilettantismo, considerato che era uscito durante il periodo di coprifuoco da covid-19.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è manifestamente infondato, perché consiste in generiche censure di fatto che non valgono a disarticolare il ragionamento della Corte di appello. I Giudici hanno accertato che l'imputato era stato fermato dalla polizia il 9 aprile 2020, mentre era alla guida di un'autovettura, in violazione del coprifuoco da covid-19. Al momento dello stop, i poliziotti avevano notato che il coimputato, seduto al lato passeggero, aveva estratto dal vano portaoggetti qualcosa che aveva riposto nella cintura dei pantaloni. La perquisizione personale del coimputato aveva avuto esito positivo per la presenza di 51 grammi lordi di cocaina da cui erano ricavabili 64 dosi.

La perquisizione veicolare aveva avuto esito positivo per la presenza di un frammento di cellophane di colore bianco riportante segni di bruciatura derivante dalla chiusura termosaldata e per la presenza della somma di euro 100 in contanti. La perquisizione domiciliare a casa del Sillah aveva avuto del pari avuto esito positivo, perché in un cassetto del comodino del letto era stato trovato un involucro di plastica contenente 11 grammi di marijuana da cui erano ricavabili 60 dosi, un coltello di cucina intriso di sostanza polverosa di colore bianco, un frammento di cellophane con chiusura termosaldata e la somma di euro 1.450,00 in banconote da 50.

Non illogicamente i Giudici di merito hanno ritenuto inverosimile la versione del coimputato, secondo cui Sillah non sapeva nulla dello stupefacente che gli era stato consegnato in stazione a credito da un marocchino. Ed infatti, la cocaina si trovava nel vano portaoggetti dell'automobile del Sillah, il quale era uscito con il coimputato nonostante i divieti di legge. RG 33348/2021 Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 17 dicembre 2021