Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 4066/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against acquittal by prescription as generic and inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4066/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the joint appeals by two defendants inadmissible, ordering them to pay court costs. The defendants argued that the lower court's reasoning regarding their responsibility was insufficient, though they had previously been acquitted on grounds of prescription. The court rejected these claims as generic criticisms that failed to substantively challenge the merit of the acquittal.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 113 cod. proc. pen.: Appeals must be based on specific grounds; generic criticisms of the lower court's reasoning without evidence of error result in inadmissibility.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeals generic criticism acquittal by prescription court costs procedural law Italy detenzione di stupefacenti dipendenza da sostanze traffico di cocaina

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Art. 113 cod. proc. pen.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
art. 616 cod. proc. pen
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: NASRALLAH ABDELKADER nato il 01/01/1965 JARMOUNI ABDERRAHIM nato il 01/01/1976 avverso la sentenza del 22/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG. 32755/2021

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data 22 dicembre 2020 la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza in data 10 aprile 2013 del Tribunale di Lucca- sezione distaccata di Viareggio, riqualificati i fatti di cocaina ai sensi del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e i fatti di hashish ai sensi del quarto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti degli imputati per essere i delitti loro ascritti estinti per prescrizione.

2. Nasrallah Abdelkader e Jarmouni Abderrahim presentano un ricorso unitario affidato a un solo motivo con cui lamentano l'assertività della motivazione relativa all'accertamento di responsabilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. I ricorsi sono manifestamente infondati, perché consistono in una censura generica che non sottopone a critica gli argomenti spesi dai Giudici di merito per pronunciare la sentenza di proscioglimento per prescrizione, in assenza dell'evidenza dell'assoluzione. In particolare, la difesa non ha dedotto alcun elemento in favore degli imputati, ma si è limitata a considerazioni di mero stile. I ricorsi sono, pertanto, inammissibili. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 17 dicembre 2021 Il Consigliere estensore