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Ordinanza — n. 3866/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded justification for absence not matching court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3866/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Antonio Aucello's appeal against the second-instance conviction inadmissible. Aucello argued that his prolonged absence was justified by a need to visit a grocery store, but the court found this reason manifestly unfounded. The court ruled that the appellant's justification did not align with the lower court's established reasoning regarding the necessity of the trip.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; The appeal is inadmissible when the ground of justification is manifestly unfounded and fails to correspond with the reasoning that established the absence of valid reasons for the delay.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility manifestly unfounded justification prolonged absence defense procedural dismissal criminal conviction confirmation assenza ingiustificata spese di missione, di trasporto e di alloggio inesigibilità dell'allontanamento in Afghanistan

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AUCELLO ANTONIO nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 26/10/1985 avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Aucello Antonio ha proposto ricorso avverso la sentenza del 24/11/2020 della Corte di appello di Bari, che ha confermato quella del Tribunale di Bari del 29/8/2014, con cui il predetto è stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art.385 cod. pen.

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto il motivo, incentrato sulla giustificazione di una breve assenza, è manifestamente infondato e non si confronta con la motivazione, con la quale è stata posta in evidenza l'insussistenza di ragioni idonee a spiegare il protrarsi dell'assenza, a fronte della necessità di recarsi in rosticceria.

3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della sorrima di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1/12/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente