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Ordinanza — n. 3448/2022 — snpen Generato dall'IA

Appeal against sentencing dismissed due to sufficient and non-illogical reasoning in the lower court judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3448/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's sentencing decision was supported by sufficient and non-illogical reasoning. The appellant argued for the recognition of mitigating circumstances, but the court found the defense's submissions had been adequately examined and deemed uncontroversial. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal against a sentencing decision is inadmissible if the lower court's judgment is supported by sufficient and non-illogical reasoning and adequately examines the defense's arguments.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility sufficient reasoning standard non-illogical judgment mitigating circumstances review procedural costs award motivazione inadeguata delle censure costituzionali attenuazione della pena controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMBANI MOHAMED (C.U.I 05WVCUK) nato il 11/04/2001 avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Rombani Mohamed avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso, afferente alla determinazione del trattamento punitivo e in particolare al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti è inammissibile in quanto sul punto la sentenza impugnata risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto ( in particolare si veda la seconda pagina della motivazione i cui ultimi capoversi danno conto delle censure difensive superandone il portato in termini di incontroversa incensurabilità in questa sede); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/9/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Benedetto Paternò Raddusa Anna Petruzzellis c/C‘ Th : GEN 2Q22 ,",:Nn • 1.3