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Ordinanza — n. 3198/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation dismisses appeal regarding continuous crime recognition in fraud bankruptcy case due to unitary conduct nature.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3198/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Benito Fuoco inadmissible, rejecting his request to recognize a continuous crime between two prior convictions. Fuoco argued for a cumulative punishment, but the court affirmed that fraud bankruptcy constitutes a single unitary offense with multiple acts rather than distinct crimes. Consequently, the lower court's application of the base penalty and aggravating circumstances was deemed legally sound and free from error.

Regesto Legislator

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Art. 216 legge fall.; Art. 133 cod. pen.: The offense of fraud bankruptcy is a unitary crime of conduct that may involve multiple acts without creating a continuous crime, and the execution judge correctly applied the base penalty and aggravating circumstances based on the objective gravity of the facts.

Parole chiave

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fraud bankruptcy continuous crime unitary conduct execution judge cumulative punishment unità del fallimento reiterazione di reati penali bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

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Art. 216 legge fall.
Art. 133 cod. pen.
Quanto poi all'aumento di pena per il reato-satellite, il giudice dell'esecuzione ha correttamente operato, richiamando, secondo i parametri dell'art. 133 cod. pen., la oggettiva gravità del fatto e il ruolo rilevante rivestito nella vicenda dal condannato.
art. 133 cod. pen
Quanto poi all'aumento di pena per il reato-satellite, il giudice dell'esecuzione ha correttamente operato, richiamando, secondo i parametri dell'art. 133 cod. pen., la oggettiva gravità del fatto e il ruolo rilevante rivestito nella vicenda dal condannato.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 13382 del 03/11/2020
Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019
281031; v., anche, Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, dep.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FUOCO BENITO nato a LUCCA il 04/12/1953 avverso l'ordinanza del 15/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Benito Fuoco di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto di due sentenze di condanna.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Benito Fuoco, che con più motivi ha dedotto difetto di motivazione o contraddittorietà e mancanza di motivazione.

3. Il ricorso è manifestamente infondato. 3.1. Il Giudice dell'esecuzione ha correttamente individuato la pena base del reato più grave in quello della sentenza della Corte di appello di Roma del 28 novembre 2019, che ha irrogato per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale in riferimento al fallimento Angeletti s.r.I., la pena di anni quattro di reclusione. Oggetto della menzionata condanna non sono plurimi reati in cumulo, giuridico o materiale, ma un unico reato a condotte plurime. Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, "il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale ha natura di reato a condotta eventualmente plurima, che può essere realizzato con uno o più atti, senza che la loro ripetizione, nell'ambito dello stesso fallimento, dia luogo ad una pluralità di reati in continuazione, non venendo meno il carattere unitario del reato quando le condotte previste dall'art. 216 legge fall. siano tra loro omogenee, perché lesive del medesimo bene giuridico, e temporalmente contigue. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto unitaria la condotta di reato consistita in plurimi atti di distrazione di liquidità di un istituto di credito, mediante finanziamenti o affidamenti con scoperto, realizzati in continuità nel periodo antecedente la dichiarazione di insolvenza)" - tra le molte, Sez. 5, n. 13382 del 03/11/2020, dep. 2021, Rv. 281031; v., anche, Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, dep. 2020, Rv. 278156 -. 3.2.

Quanto poi all'aumento di pena per il reato-satellite, il giudice dell'esecuzione ha correttamente operato, richiamando, secondo i parametri dell'art. 133 cod. pen., la oggettiva gravità del fatto e il ruolo rilevante rivestito nella vicenda dal condannato. Si tratta di motivazione adeguata e congrua, che si sottrae, come tale, a censure in sede di legittimità.

4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cas a delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 novembre 2021 Il s liere estensore