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Ordinanza — n. 3191/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as it improperly seeks merit review of prior continuity findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3191/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Giacomo Morandi inadmissible, rejecting his request to re-evaluate the continuity of crimes established in four prior judgments. Morandi argued that the lower court ignored the homogeneity of criminal conduct and legal interests, claiming the appellate judge should have recognized a different outcome based on the overlapping modalities of the offenses. The court ruled that the appeal improperly attempted a merit review in the legality phase, noting that the lower court correctly identified the lack of a single criminal design across the temporally distant groups of crimes and the diminished plausibility of a unified criminal idea.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal against an execution order cannot be admitted if it seeks to re-evaluate the merits of a decision already taken in the first instance, as the legality phase is strictly limited to reviewing legal errors without re-examining factual assessments.

Parole chiave

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criminal continuity legality phase merit review execution order inadmissible appeal concorso ideale formazione di una pena complessiva riduzione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORANDI GIACOMO nato a MILANO il 25/01/1991 avverso l'ordinanza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Giacomo Morandi di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto di quattro sentenze di condanna.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Giacomo Morandi, che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Omogeneità delle condotte e dei beni giuridici, se valutate unitamente alla sovrapponibilità delle modalità di realizzazione, avrebbero dovuto indurre a diversa decisione.

3. Il ricorso è manifestamente infondato e tende indebitamente a far operare, in sede di legittimità, una rivalutazione del merito. Il Giudice dell'esecuzione non ha ignorato che in fase di cognizione è stata riconosciuta la continuazione in riferimento a serie consistenti di reati in danno di diverse persone offese. Ha precisato che ciò è avvenuto per la strettissima consequenzialità temporale tra le violazioni e per la medesimezza del contesto in cui le condotte sono state commesse. Ha quindi escluso, senza con ciò incorrere in contraddizione o in una violazione delle valutazioni operate in sede di cognizione, che l'unicità del disegno criminoso possa essere ritenuta per gruppi di reato giudicati nelle diverse sentenze oggetto di esame, che siano distanziati temporalmente con intervalli ben più estesi.

Il Giudice ha evidenziato come, dalla lettura delle sentenze rilevanti, non emergano le condizioni per l'accoglimento della richiesta ed ha anzi aggiunto che il riconoscimento del vizio parziale di mente rende assai meno plausibile la tesi di una unitaria ideazione criminosa per un lungo lasso temporale.

4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. Ì,

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 novembre 2021 Il con Il president