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Ordinanza — n. 3183/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal regarding medical visit privacy for 41bis detainees under prison regulations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3183/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Domenico Gallico inadmissible, upholding the lower court's rejection of his request for full medical visit privacy. The Tribunal of Surveillance found that prison regulations already ensured confidentiality by requiring police officers to stand outside the door for visual surveillance only. Consequently, the court ruled that any potential breaches by individual officers fall outside the scope of administrative compliance reviews.

Regesto Legislator

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Art. 25 Regolamento di Reparto; The administrative authority's compliance with statutory privacy regulations for 41bis detainees precludes judicial review of individual officer conduct during medical visits.

Parole chiave

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41bis detainees medical visit privacy prison regulations administrative compliance individual officer conduct inadmissible appeal Cassation Court diritto di visita

Disposizioni normative citate

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Art. 25 del Regolamento di Reparto
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLICO DOMENICO nato a PALMI il 30/08/1958 avverso l'ordinanza del 22/04/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; h Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha rigettato la richiesta di Domenico Gallico per l'ottemperanza del provvedimento che gli ha riconosciuto il diritto di effettuare la visita medica senza che il personale di polizia penitenziaria possa ascoltare la conversazione con il medico, limitandosi al controllo visivo da fuori dalla porta.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Domenico Gallico, che ha dedotto vizio di violazione di legge.

3. Il ricorso è manifestamente infondato. Il Tribunale di sorveglianza ha rigettato la richiesta alla luce di esiti istruttori rispetto ai quali la decisione è logica conseguenza. Ha osservato che l'Amministrazione penitenziaria ha fatto richiamo all'art. 25 del Regolamento di Reparto, secondo cui "il personale di Polizia penitenziaria, impiegato nella vigilanza dei detenuti 41bis, in occasione delle visite mediche e dei colloqui con gli specialisti, sosterà fuori dalla porta del locale ove si svolgono le prestazioni di carattere sanitario, ad una distanza tale da assicurare una sorveglianza visiva e non uditiva". L'Amministrazione ha già dunque disposto in modo tale da assicurare il diritto alla riservatezza dei detenuti 41-bis, ed eventuali violazioni che il personale di Polizia penitenziaria abbia a commettere esulano dalle valutazioni di ottemperanza dell'Amministrazione e si pongono come censurabili comportamenti dei singoli agenti.

4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 novembre 2021 p O S %TA cA N n TA r-