Italian court dismisses deportation appeal as generic and fails to state legal reasons or factual grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal against a deportation order inadmissible due to the absolute generality of the grounds raised. The appellant argued that deportation was unjustified given the imminent expiration of the sentence, but the court found the arguments lacked specific legal reasoning and factual support. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 16 comma 5 d.lgs. 286/1998; Art. 36 c.p.p.: An appeal against a deportation order is inadmissible if the grounds are absolutely generic and fail to expose the legal reasons and factual elements supporting the request.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SINGH MANJINDER nato il 01/08/1992 avverso l'ordinanza del 14/04/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto l'opposizione all'espulsione di Singh Manjinder, detenuto presso la Casa circondariale di Rieti. L'espulsione è stata disposta ai sensi dell'art. 16, comma 5, d. Igs. n. 286 del 1998 e non ricorre alcuna condizione ostativa.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Singh Manjinder, che ha articolato più motivi. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge, perché, stante l'imminenza del fine pena, non ha ragione d'essere la misura dell'espulsione. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto difetto di motivazione per quanto evidenziato con il primo motivo.
3. Il ricorso è inammissibile per assoluta genericità dei motivi, che non espongono le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della richiesta.
4. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 novembre 2021 Il consigrerestensore Il presidente GiLspjntalucia Luigi Mancuso - 2