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Ordinanza — n. 3012/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for false accusation due to inadmissibility of reviewing factual findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3012/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared Vincenzo Capacchione's appeal against his conviction for false accusation inadmissible. Capacchione argued that the lower court erred in finding intent, claiming he reasonably believed his son's account of the incident was truthful. The court rejected this, ruling that the appeal improperly challenged the appellate court's evaluation of evidence rather than the logical consistency of its reasoning. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal to the court of legality is inadmissible if it merely censures the evaluation of probative results by the lower court without criticizing the logical coherence of the motivation.

Parole chiave

Generato dall'IA
false accusation inadmissible appeal evaluation of evidence court of legality intent requirement pagamento dell'ammenda ammende per infrazione procedurale condanna al pagamento pecuniario

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 366 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPACCHIONE VINCENZO nato a MARGHERITA DI SAVOIA il 23/03/1965 avverso la sentenza del 25/11/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Vincenzo Capacchione impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di calunnia, per avere querelato Ivan Marcaccini per i reati di lesioni personali ed omissione di soccorso, falsamente incolpandolo di essere alla guida dell'autoveicolo che aveva investito suo figlio. Egli lamenta violazione di legge in punto di ritenuta sussistenza del dolo, deducendo di aver sporto querela nella ragionevole convinzione della colpevolezza del Marcaccini, sulla base del racconto dell'accaduto resogli da suo figlio.

2. Il motivo di ricorso è inammissibile, in quanto consiste nella censura della valutazione delle risultanze probatorie da parte della Corte d'appello e non nella critica della coerenza logica della motivazione, perciò chiedendosi al giudice di legittimità una valutazione di merito, che non gli compete. E' sufficiente, allora, rilevare che i passaggi argomentativi della sentenza (estremo dettaglio dell'esposizione dei fatti in querela pur senza avervi assistito; inconciliabilità con il contegno tenuto sia dall'imputato che da suo figlio nell'immediatezza dell'accaduto, tanto con i presenti, quanto con i carabinieri intervenuti; pregressa acrimonia verso l'accusato) non si presentano manifestamente irragionevoli, perciò sottraendosi ad ogni censura d'illogicità.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 1 dicembre 2021. Il Consigli re estensore Il Pre iden