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Ordinanza — n. 2991/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifest unfoundedness regarding recidivism calculation and sentencing reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2991/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Campos Solgorre against the Ancona Court of Appeal inadmissible. The appellant argued for vices of motivation concerning the calculation of recidivism, but the court found the lower court's reasoning persuasive and based on homogeneous violent crimes committed within three years. The court ruled that the trial judge's factual assessment on sentencing is unchallengeable in legitimacy proceedings unless arbitrary or illogical, which was not the case here.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3, cod. proc. pen.; Art. 133, cod. pen.: An appeal challenging the calculation of recidivism is inadmissible if the lower court's reasoning is manifestly unfounded, as the judge's factual assessment on sentencing is unchallengeable unless arbitrary or illogical.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility recidivism calculation sentencing reasoning manifest unfoundedness factual assessment unchallengeable recidiva nell'infrazione abbandono per lesioni personali risarcimento alle vittime di reati

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3, cod. proc. pen.
Art. 133, cod. pen.
Giova ricordare che, in tema di trattamento sanzionatorio, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPOS SOLGORRE JOSE CARLOS nato il 18/05/1990 avverso la sentenza del 22/11/2016 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN DIRMO 1. Josè Carlos Campos Solgorre impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 337 e 582-585, cod. pen.. Egli denuncia vizi di motivazione, in relazione al computo della recidiva.

2. Il ricorso è inammissibile, per la manifesta infondatezza del motivo. La sentenza impugnata, infatti, ha espressamente e persuasivamente motivato sul punto, ponendo in rilievo la natura omogenea dei precedenti (tutti relativi a reati a componente violenta) e la relativamente breve distanza tra i medesimi (tre anni complessivamente). Giova ricordare che, in tema di trattamento sanzionatorio, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod. pen., da esso considerati preponderanti, e non si presenti quale frutto di mero arbitrio o di ragionamento del tutto illogico, contraddittorio od immotivato.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il d dicembre 2021. Il Consig iere estensore Il Presidente Ma uno R sati Anna Fle