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Ordinanza — n. 2808/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as grounds do not match statutory requirements for criminal appeals.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2808/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formal procedural steps because the grounds raised by the appellant did not align with the specific statutory requirements for criminal cassation. The appellant merely sought to prevent the finality of the judgment rather than citing errors in legal qualification, sentencing, or the lack of correlation between the request and the sentence. Consequently, the appeal was rejected de plano, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: Appeals for cassation are strictly limited to specific grounds such as errors in legal qualification or sentencing; appeals lacking these grounds are inadmissible and decided without formal procedure.

Parole chiave

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criminal cassation appeal inadmissibility grounds statutory requirements de plano decision procedural costs esame di cassazione rinuncia al dibattimento orale opposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
E IN DIRITTO che Rossano Zola ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al delitto di cui all' art.
art. 337 cod. pen
pen., in relazione al delitto di cui all' art. 337 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZOLA ROSSANO nato a SALO' il 26/06/1973 avverso la sentenza del 23/06/2021 del TRIBUNALE di BRESCIAdato-a-vvis_o alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 27323/21 Zola

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO che Rossano Zola ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al delitto di cui all' art. 337 cod. pen., gli ha applicato su richiesta la pena di mesi otto di reclusione; che il ricorrente non denuncia vizi specifici, limitandosi ad enunciare che il ricorso è stato presentato "al solo fine di evitare il passaggio in giudicato della sentenza"; che i motivi di ricorso sono inammissibili perché non consentiti dalla legge, atteso che ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., «il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»: ipotesi tipiche, queste, nelle quali, all'evidenza, le doglianze del ricorrente non rientrano; che alla relativa declaratoria d'inammissibilità del ricorso la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/12/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Maria Silvia Giorgi Anna Petruzzellis ) F (_) 5 5 TR A _L E_RiA