Italian Court dismisses appeal against theft conviction, upholding photo ID evidence without in-court identification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Clara Pedretti inadmissible, rejecting her claim that the lower court's reliance on security camera photos lacked sufficient reasoning. The appellant argued that the conviction for theft in conspiracy was unjustified without personal identification in court, but the court found her arguments generic and repetitive of previous disallowed objections. The court ruled that the appellate judge correctly assessed the reliability of the police officer's photo identification based on image clarity and the officer's prior knowledge of the suspect, establishing that such evidence suffices without in-court confrontation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The appellate court's conviction based on photographic identification by a police officer, supported by image clarity and the officer's prior acquaintance with the suspect, is valid even without in-court personal identification, provided the reasoning is coherent and free from contradictions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEDRETTI CLARA nato a PAVIA il 16/05/1975 avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Pedretti Clara ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale confermava la decisione del Tribunale di Pavia che l'aveva riconosciuto colpevole del reato di furto in concorso di beni custoditi all'interno di due autovetture e l'aveva condannata alla pena di un anno di reclusione ed euro 103 di mul- ta.
2. La ricorrente lamenta manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità in assenza di argomenti tesi ad avvalorare il riconoscimento personale della ricorrente sulla base delle immagini estra- polate da ripresa di telecamera di sicurezza.
3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manife- stamente infondati, in quanto generici, privi di analisi censoria avverso il provvedimento impugnato e ripropositivi di censure in precedenza formula- te e disattese on adeguato apparato motivazionale. Il giudice di appello ha ritenuto, con motivazione coerente, lineare e non affetta da palesi contrad- dzioni che al riconoscimento fotografico operato dal teste di PG con assolu- ta certezza, si aggiungono gli elementi di riscontro desumibili dalla testi- monianza assunta in dibattimento dall'operante in ordine alla nitidezza del- le immagini estrapolate dalla registrazione e dal fatto di avere incontrato in altre occasioni la PEDRETTI in ragione del proprio servizio.
A tale proposi- to il S.C. accorda rilievo probatorio pieno anche al riconoscimento fotografi- co operato dalla persona informata dei fatti nel corso delle indagini prelimi- nari, attribuendogli forza dimostrativa anche se non seguito da una rico- gnizione personale in sede dibattimentale (sez.2, 7.5.2019 n.20489, El Sirri Sergio, Rv.275585; sez.2, 27.4.2017 n.28391, Cena e altri, Rv.270181; sez.5, 12.10.2016, D.B., Rv.268860), in quanto il riconoscimento intervie- ne sulla base di una elaborazione di una percezione della persona chiama- ta ad operarlo e pertanto lo stesso costituisce manifestazione riproduttiva, attraverso la dichiarazione, di una percezione visiva, che pertanto può es- sere recuperata, a certe condizioni, nella dialettica dibattimentale.
Contra- riamente pertanto a quanto sostenuto dalla ricorrente nei motivi di ricorso il giudice di merito non ha espresso alcuna valutazione personale sulla cor- rispondenza del soggetto ritratto nelle immagini all'odierna ricorrente, ma si è limitato a evidenziare l'attendibilità del riconoscimento effettuato dall'agente di PG a fronte della chiarezza delle immagini visionate che ri- prendevano in volto l'autrice del reato, tenuto conto della diretta e ripetuta conoscenza che egli aveva avuto dell'imputata in epoca predente e coeva a quella del commesso reato per ragioni del suo servizio.
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del- la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 Dicembre 2021 Il Consigli