Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 1979/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds under Article 581(1)(c) of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1979/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it failed to meet the specific requirements of Article 581(1)(c) of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for reduced sentencing and detailed reasoning on the base penalty and recidivism, but the lower court had already provided a comprehensive explanation addressing all grievances. Consequently, the court ruled that the appeal was manifestly unfounded and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; An appeal is inadmissible if it does not specifically confront the detailed and exhaustive reasoning provided by the court, which must have adequately answered all grievances raised by the appellant.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal Code of Criminal Procedure specific grounds requirement exhaustive reasoning court costs and fine confessione abbandono del procedimento per truffa gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALBO SALVATORE nato a CATANIA il 18/01/1957 avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato-avvise-all~ udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Caltanissetta, con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza resa il 3 giugno 2019 dal Tribunale di Enna che ha dichiarato la responsabilità di BALBO SALVATORE in ordine ai reati di truffa a lui ascritti. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: - violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, poiché l'imputato aveva reso già in sede di interrogatorio di garanzia ampie e dettagliate dichiarazioni confessorie che avrebbero dovuto essere adeguatamente valorizzate ai fini della concessione delle attenuanti invocate; - violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio poiché con i motivi di appello era stata chiesta la determinazione della pena nel minimo edittale considerato che il primo giudice non aveva reso alcuna motivazione in ordine alla pena base e all'aumento per la ritenuta recidiva, ma la corte si è limitata a ritenere adeguata la pena inflitta così eludendo il suo obbligo di motivazione.

Il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) c.p.p. in quanto non si confronta con l'articolata ed esaustiva motivazione della corte che ha fornito adeguata risposta a tutte le doglianze formulate. Ed infatti la corte ha evidenziato che l'imputato si è reso protagonista di una complessa attività illecita molto accuratamente organizzata; ha reiterato la condotta e si è fatto consegnare somme di significativa entità; è aduso a condotte delittuose come emerge dal suo certificato penale; l'ammissione degli addebiti è intervenuta quando la sua attività era già stata accertata e non ha fornito ulteriori elementi utili per approfondire le indagini, sicchè non assume rilevanza a fini del beneficio invocato.

La corte ha precisato non soltanto la pena base, determinata in misura prossima al minimo edittale, ma anche l'aumento per l'aggravante della recidiva, stabilito nei limiti di legge, e per la continuazione, sicché la censura formulata dalla difesa deve ritenersi manifestamente infondata. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 7/1