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Sentenza — n. 1949/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court annuls conviction for aggravated misappropriation due to victim's remission extinguishing the crime.

Numero d'incarto Sentenza — n. 1949/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation annulled the second-instance judgment convicting Saverio Lore' for aggravated misappropriation. The court found that the victim had remitted the prosecution, which extinguished the crime under Article 152 of the Penal Code. Consequently, the conviction was declared void without remittal, and the defendant was ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 152 c.p.; Art. 129 c.p.p.: The remission of the prosecution extinguishes the crime of aggravated misappropriation, rendering any subsequent conviction void.

Parole chiave

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aggravated misappropriation remission of prosecution extinction of crime Italian Penal Code criminal procedure annulment victim's forgiveness procedural non-prosecution ammortamento del prestito

Disposizioni normative citate

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Art. 152 cod. pen.
Ne consegue che il delitto di appropriazione indebita è estinto per remissione della querela ex art. 152 cod. pen. Infatti, considerata la natura mista, sostanziale e processuale, della querela, si è affermato che, in seguito della modifica del regime di procedibilità per i delitti di cui agli artt.
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 61, primo comma, n. 11, cod. pen.
Con sentenza emessa in data 6 novembre 2020 la Corte di appello di Bari confermava la decisione con la quale il primo giudice aveva condannato Saverio LORE' alla pena di sei mesi di reclusione e 300 euro di multa per il reato di appropriazione indebita aggravata ex art. 61, primo comma, n. 11, cod. pen.
d. Igs. 10 aprile 2018, n. 36
pen., introdotta dal d. Igs. 10 aprile 2018, n. 36, nei procedimenti in corso per il delitto di appropriazione indebita aggravata ex art.
Art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
In assenza di un diverso accordo fra le parti, le spese del procedimento vanno poste a carico del querelato (art. 340, comma 4, cod. proc. pen.).
art. 152 cod. pen
Ne consegue che il delitto di appropriazione indebita è estinto per remissione della querela ex art. 152 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatini
pen., ove non ricorrano altre circostanze aggravanti ad effetto speciale (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatini, Rv.
Sez. 2, n. 21700 del 17/04/2019, Sibio
273551, in motivazione; Sez. 2, n. 21700 del 17/04/2019, Sibio, Rv.
Sez. 2, n. 225 del 08/11/2018, Mohamnnad
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LORE' SAVERIO nato ad ALTAMURA il 20/07/1981 avverso la sentenza del 06/11/2020 della CORTE APPELLO DI BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa in data 6 novembre 2020 la Corte di appello di Bari confermava la decisione con la quale il primo giudice aveva condannato Saverio LORE' alla pena di sei mesi di reclusione e 300 euro di multa per il reato di appropriazione indebita aggravata ex art. 61, primo comma, n. 11, cod. pen.

2. Ha proposto ricorso Saverio LORE", a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione della legge penale e vizio motivazionale. Con successiva memoria difensiva sono stati trasmessi il verbale di remissione della querela e quello della relativa accettazione, redatti avanti la Guardia di Finanza di Altamura.

3. Ne consegue che il delitto di appropriazione indebita è estinto per remissione della querela ex art. 152 cod. pen. Infatti, considerata la natura mista, sostanziale e processuale, della querela, si è affermato che, in seguito della modifica del regime di procedibilità per i delitti di cui agli artt. 640 e 646 cod. pen., introdotta dal d. Igs. 10 aprile 2018, n. 36, nei procedimenti in corso per il delitto di appropriazione indebita aggravata ex art. 61, primo comma, n. 11, cod. pen., la intervenuta remissione della querela comporta l'obbligo di dichiarare la non procedibilità ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen., ove non ricorrano altre circostanze aggravanti ad effetto speciale (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatini, Rv. 273551, in motivazione; Sez. 2, n. 21700 del 17/04/2019, Sibio, Rv. 276651; Sez. 2, n. 225 del 08/11/2018, dep. 2019, Mohamnnad, Rv. 274734). La sentenza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio. In assenza di un diverso accordo fra le parti, le spese del procedimento vanno poste a carico del querelato (art. 340, comma 4, cod. proc. pen.).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 7 dicembre 2021. Il Consigliere estensore Pie(rie Messini D'Agostini Il Presid Lucia Imperiali Drposur, N