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Ordinanza — n. 1894/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal regarding aggravated attempted robbery, rejecting special leniency due to physical harm.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1894/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, confirming the lower court's conviction for aggravated attempted robbery. The appellant argued for special leniency under Article 62(4) of the Penal Code, but the court held that modest property value alone is insufficient. Instead, the court emphasized that the physical and moral injury to the victim must be considered alongside the property loss to determine if the overall prejudice was of special meagerness.

Regesto Legislator

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Art. 62 n. 4 cod. pen.; The special leniency for special meagerness of damage in robbery requires a comprehensive assessment where physical and moral injury to the victim weighs heavily, preventing its application when such harm is present.

Parole chiave

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aggravated attempted robbery special leniency physical injury assessment Article 62 Penal Code cassation inadmissibility property value vs harm judicial discretion tentate lesioni personali gravi

Disposizioni normative citate

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Art. 62 n. 4 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 50987 del 17/12/2015
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASSO DOMENICO nato a LARINO il 04/08/1987 avverso la sentenza del 09/04/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; RG. 24186/2021 FATTO E DIRITTO 1. Domenico Basso, a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe - in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena ritenuta di giustizia per il reato di tentata rapina aggravata - deducendo violazione di legge e difetto di motivazione per avere la corte territoriale escluso l'applicabilità dell'attenuante di cui agli artt. 62 n. 4 cod. pen.

2. Il ricorso è inammissibile. Il motivo è, infatti, manifestamente infondato avendo la corte territoriale fatto corretta applicazione del condivisibile orientamento secondo cui ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto "de quo", il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto.

Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici (Sez. 2, Sentenza n. 50987 del 17/12/2015 Ud. (dep. 29/12/2015) Rv. 265685, rilevando come nel caso in esame andava considerata la lesione all' integrità fisica e morale della persona aggredita nel corso degli accadimenti e che tale pregiudizio era configurabile anche se la condotta si era arrestata alla soglia del tentativo.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 23 Novembre 2021 Il Consiglier Est ore L.9c,Il Preside