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Ordinanza — n. 1522/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for personal signature by defendant instead of registered defense counsel.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1522/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giovanni Guareschi's appeal inadmissible because it was signed personally by the defendant rather than by a registered defense counsel. The lower court had already rejected the appeal on this procedural ground, and the defendant sought to overturn this decision. The court ruled that the appeal violated specific articles of the Code of Criminal Procedure requiring representation by a qualified lawyer.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1; Art. 613, comma 1; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: An appeal in criminal proceedings is inadmissible if signed personally by the accused instead of by a defense attorney registered with the court.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility personal signature invalidity defense counsel requirement Cassazione ordinanza procedural defect dismissal censura formulata in modo carente motivi di cassazione inesigibile malgrado lesioni salute

Disposizioni normative citate

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Art. 571, comma 1 c.p.p.
Art. 613, comma 1 c.p.p.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Detta causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA bit (0,,ft,t,u,ti sul ricorso proposto da: GUARESCHI GIOVANNI nato a FIDENZA il 04/10/1949 avverso la sentenza del 16/05/2019 della CORTE APPELLO di MILANO_ "dato avviso alle parti; \ udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Guareschi Giovanni avverso la sentenza di condanna per i reati di lesioni e oltraggio.

2. Ricorre l'imputato personalmente.

3. Il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscritte personalmente dall'imputato e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Detta causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.

4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/12/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente