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Ordinanza — n. 1511/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on criminal conviction for theft and fraud due to lack of procedural nullity and discretionary sentencing review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1511/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Di Marco Maurizio inadmissible, confirming his conviction for theft and fraud. The appellant argued for procedural nullity under Article 606 of the Code of Criminal Procedure and challenged the sentencing balance, but the court found these grounds insufficient for review. The court ruled that substantive law violations do not constitute procedural nullity and that discretionary sentencing evaluations are not subject to appellate scrutiny unless arbitrary.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.: Substantive law violations do not constitute procedural nullity, and discretionary sentencing evaluations are inadmissible unless arbitrary or illogical.

Parole chiave

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procedural nullity substantive law violation discretionary sentencing criminal appeal Cassazione Roma furto di lieve entità risarcimento per atto illecito licenziamento per furto

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.
Ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando due motivi: - art. 606, comma 1, lett.
Art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando due motivi: - art. 606, comma 1, lett.
Art. 624 cod. pen.
pen., con riferimento all'art. 624 e 624-bis cod.
Art. 624-bis cod. pen.
pen., con riferimento all'art. 624 e 624-bis cod.
Art. 62-bis cod. pen.
pen., con riferimento all'art. 624 e 624-bis cod.
Art. 133 cod. pen.
artt. 624 cod. pen
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna di Di Marco Maurizio per i reati di cui agli artt. 624 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MARCO MAURIZIO nato a TORINO il 18/05/1979 avverso la sentenza del 23/09/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna di Di Marco Maurizio per i reati di cui agli artt. 624 cod. pen. (capo A) e 624-bis cod. pen. (capo B).

2. Ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando due motivi: - art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con riferimento all'art. 624 e 624-bis cod. pen., per difetto di prova circa la responsabilità dell'imputato; - art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per erronea applicazione degli art. 62-bis (sul giudizio di bilanciamento) e 133 cod. pen. (sulla entità della pena).

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. L'art. 606, lett. c), cod. proc. pen. riguarda la violazione di disposizioni processuali previste a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità, decadenza. Da tale novero esulano le norme sostanziali evocate dal ricorrente. In ogni caso vengono dedotte questioni di fatto estranee al perimetro del giudizio di legittimità. 3.2. Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). La doglianza sulla entità della pena inflitta è del tutto sfornita di elementi di critica a sostegno.

4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/12/2021 Il Consigliere,estensore Il