Cassation court dismisses appeal for lack of specific reasoning on non-prosecution grounds in plea bargain case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court failed to provide specific reasoning for rejecting non-prosecution grounds under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that general reasoning suffices unless concrete elements suggest non-prosecution, which were absent here.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 c.p.p.; Art. 444 c.p.p.: A negative judgment on non-prosecution grounds requires specific reasoning only when concrete elements emerge suggesting applicability; otherwise, implicit verification suffices.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRAVERSI MARCO nato a CERIGNOLA il 25/06/1969 avverso la sentenza del 09/04/2015 del TRIBUNALE di FOGGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Foggia, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di Traversi Marco, in ordine al reato di furto.
2. Con atto di impugnazione, qualificato dalla Corte di appello come ricorso per cassazione, l'imputato, tramite il difensore, denuncia difetto di motivazione sulla mancata pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
3. Il ricorso è inammissibile sotto vari profili. 3.1. Anzitutto il motivo è generico, poiché non indica quali elementi concreti, in tesi pretermessi, avrebbero dovuto condurre a una pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen.. 3.2. In ogni caso è principio costantemente affermato dalla Suprema Corte, in tema di patteggiamento, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al citato art. 129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell'enunciazione - anche implicita - che è stata compiuta la verifica richiesta dalle legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p." (cfr. per tutte Sez.
U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270). Nel caso di specie la sentenza impugnata si è attenuta correttamente al suddetto principio escludendo espressamente la sussistenza di una delle cause di cui all'art. 129 c.p.p.
4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 2:000,00 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/12/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabetta/Mar}ia Morosini Maria , „\ chelli POS