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Sentenza — n. 1509/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on theft conviction because the crime expired due to prescription before the second instance judgment.

Numero d'incarto Sentenza — n. 1509/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the Second Instance Court's confirmation of a theft conviction because the defendant successfully argued the crime had expired via prescription. The defense claimed the maximum prescription period ended in November 2018, prior to the July 2020 judgment, while the lower court incorrectly relied on suspensions including the pandemic. The court ruled that no suspensions existed before the expiration date, making the crime extinguished and the conviction void.

Regesto Legislator

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Art. 157 c.p.; Art. 160 c.p.: The crime is extinguished by prescription if the maximum period has elapsed before the final judgment, rendering any subsequent conviction void regardless of procedural suspensions occurring after that date.

Parole chiave

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prescription of crimes theft monoaggravated extinguishment of offense second instance judgment statutory time limits termine di sospensione ritardo ingiustificato dell'azione penale proroga della carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 157 c.p.
Art. 160 c.p.
Art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015
(Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI CARLUCCIO CIRO nato a NAPOLI il 16/05/1949 avverso la sentenza del 08/07/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna di Di Carluccio Ciro per il reato di furto monoaggravato, commesso il 9 maggio 2011.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale deduce l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione, essendo decorso il termine massimo in data 9 novembre 2018, prima della pronuncia della sentenza di secondo grado avvenuta in data 8 luglio 2020. Il difensore dell'imputato ha depositato una memoria con la quale chiede che la settima sezione penale non dichiari l'inammissibilità del ricorso, perché l'eccezione di prescrizione è fondata.

3. Il ricorso è fondato. 3.1. È ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett.

b) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266819 - 01). 3.2. Nella specie la Corte di appello ha sostenuto che il termine massimo di prescrizione del reato non fosse decorso stante l'operatività di "diverse sospensioni verificatesi nel corso del processo e da ultimo quella per il Covid-19". In realtà il termine di prescrizione del reato (pari ad anni sette e mesi sei) è spirato il 9 novembre 2018; prima di tale data non si rilevano cause di sospensione; mentre sono irrilevanti i periodi di sospensione successivi.

4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. In base al paragrafo 63.2 delle tabelle in vigore, tale esito decisorio rientra nella competenza della settima sezione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 09/12/2021 Il Consigliere stensore Ij_.e