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Ordinanza — n. 1494/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for theft conviction due to generic lack of specific criticism in the appeal's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1494/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Mariana Cantar against the Ancona Court of Appeal inadmissible. The appellant argued for a violation of motivation regarding her criminal responsibility and sentencing treatment. The court rejected this claim because the appeal relied solely on abstract principles without providing specific grounds to criticize the concrete decision.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specific grounds for criticism, merely citing abstract principles without illustrating concrete reasons to challenge the adopted decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic reasoning violation of motivation criminal conviction specific grounds required motivi di cassazione risarcimento per atto illecito risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANTAR MARIANA nato il 09/07/1993 avverso la sentenza del 25/05/2017 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna di Cantar Mariana tali per il reato di furto.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputata, tramite il difensore, deducendo vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità e di trattamento sanzionatorio.

3. Il ricorso è inammissibile. Il motivo proposto è affetto da genericità intrinseca, poiché si esaurisce nel richiamo a principi astratti, senza l'illustrazione di specifiche ragioni di critica della decisione adottata nel caso concreto.

4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/12/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente , - Elisabetta