Italian court dismisses appeal against drug possession conviction due to inadmissibility of merit arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared Marco Giayvia's appeal against his drug possession conviction inadmissible. The appellant argued the drug quantity was for personal use, but the lower court correctly assessed the substantial amount found in a public place without evidence of personal use. The court rejected this as a merit-based argument and dismissed the claim regarding recidivism as unfounded, ordering the appellant to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990; Art. 360, comma 1, n. 1, c.p.p.: Appeals challenging the factual assessment of drug quantity for personal use or recidivism are inadmissible when they merely request an alternative evaluation of the merits without addressing procedural defects.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIAYVIA MARCO nato a ROMA il 13/03/1978 avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO RICCIARELLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Giayvia Marco ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 4/3/2021 della Corte di appello di Roma, che ha confermato quella del Tribunale di Roma del 9/1/2020, con cui il predetto è stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990.
2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo, incentrato sulla destinazione della droga ad uso personale, è volto a sollecitare un alternativo percorso valutativo, inerente al merito, così da risultare non consentito in questa sede, a fronte di una non illogica valutazione della Corte, che ha valorizzato il quantitativo non modesto, detenuto dal ricorrente in luogo pubblico, di cui il predetto ha cercato di disfarsi alla vista degli operanti, in assenza di elementi comprovanti un uso personale della droga, che era stato solo asserito. 2.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto la Corte ha dato conto dei presupposti per l'applicazione della contestata recidiva, alla luce dei plurimi precedenti anche specifici e del fatto che la precedente condanna era divenuta irrevocabile solo otto mesi prima rispetto al nuovo reato, elementi valutabili come rappresentativi di una concreta pericolosità del ricorrente.
3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' 8/11/2021 Il Consigliere estensore Il President