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Ordinanza — n. 1266/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal by the defendant, resulting in costs and fines.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1266/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant formally withdrew the prosecution on September 2, 2021. Although the defense had initially filed two grounds for cassation against the second-instance conviction, the withdrawal rendered the legal challenge void. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the state treasury.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: When a defendant withdraws the appeal before the Court of Cassation, the appeal is inadmissible and the appellant is condemned to pay procedural costs and a fine.

Parole chiave

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withdrawal of appeal inadmissibility of cassation procedural costs criminal appeal Cassazione ordinanza ritiro della querela penale rinuncia al diritto desistenza dall'azione

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: WEREDE DANIELE nato a ROMA il 28/10/1979 avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATI-0 E DIRITTO 1.La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui Werede Daniele è stato condannato per i reati previsti dagli artt. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n 309- 337 cod. pen. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato articolando due motivi. 3. Il 2 settembre 2021 è pervenuta rinuncia alla impugnazione sottoscritta dall'imputato con firma autenticata dal difensore. 4.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 settembre 2021.