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Ordinanza — n. 1247/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of manifest illogical reasoning; defendant requested different factual reconstruction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1247/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the Court of Appeal failed to adequately evaluate evidence to exclude her criminal liability for drug possession. The court rejected this, noting the lower court's reasoning was not manifestly illogical and that requesting a different factual reconstruction is precluded at this stage.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 370 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the judgment is not manifestly illogical, as mere requests for a different evaluation of evidence or factual reconstruction do not constitute grounds for intervention.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility manifestly illogical reasoning drug possession conspiracy procedural preclusion evaluation of evidence ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali impedimento processuale

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 370 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUGLIA SILVIA nato a MILANO il 09/12/1970 avverso la sentenza del 31/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; FATTO E DIRITTO 1.La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui Muglia Silvia è stata condannata per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 per avere in concorso ceduto e detenuto illegalmente sostanza stupefacente di tipo marjuana 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato articolando un unico motivo con cui deduce vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità formulato senza un'adeguata valutazione delle risultanze probatorie e delle emergenze fattuali che avrebbero dovuto indurre ad escludere il concorso dell'imputata nel reato contestato.

3. Il ricorso è inammissibile. Rispetto ad una motivazione non manifestamente illogica in cui la Corte ha spiegato perché sia configurabile la compartecipazione criminosa della ricorrente, l'imputata si è limitata a sollecitare una diversa valutazione del significato probatorio degli elementi acquisiti, e, in ultima analisi, a chiedere una diversa ricostruzione dei fatti di causa, preclusa in questa sede.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 settembre 2021.