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Ordinanza — n. 256/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to cite specific grounds under Art. 448 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 256/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Manuel Del Pilato inadmissible. The appellant argued that the lower court failed to apply non-punishment grounds under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the appeal did not cite the specific statutory grounds required by Article 448, paragraph 2-bis. Consequently, the court ruled that the appeal was procedurally defective and ordered the appellant to bear the costs and pay a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal against a judgment rendered under Article 444 c.p.p. is inadmissible unless it specifically cites grounds such as lack of expression of the accused's will, lack of correlation between the request and the judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty, and the failure to do so renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility Article 448 Code of Criminal Procedure Article 444 Code of Criminal Procedure non-punishment grounds procedural defect appeal dipendenza da sostanze stupefacenti abbandono del procedimento penale esenzione dalla pena

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
La doglianza, infatti, attiene (peraltro, genericamente) 31 profilo motivazionale della decisione, ponendosi quindi ben oltre i termini di cui all'art. 448, comma 2-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
186, della Corte ccstitLzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consenue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 444 c.p.p.
Con sentenza del 7/7/2021, il Giudice per le indagini pre irnir a -i del Tribunale di Salerno applicava a Manuel Del Pilato - ai sensi dell'art. 444 cod proc.
Art. 129 c.p.p.
Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio dife:sore., chiedendo l'annullamento della decisione per la mancata applicazione delle cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod.
art. 129 cod. proc. pen
Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio dife:sore., chiedendo l'annullamento della decisione per la mancata applicazione delle cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte ccstitLzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consenue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL PILATO MANUEL nato a EBOLI il 17/03/1992 avverso la sentenza del 07/07/2021 del GIP TRIBUNALE di SALERNOi dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 7/7/2021, il Giudice per le indagini pre irnir a -i del Tribunale di Salerno applicava a Manuel Del Pilato - ai sensi dell'art. 444 cod proc. pen. - la pena di un anno, otto mesi di reclusione e 1.067,00 euro d multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 339.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio dife:sore., chiedendo l'annullamento della decisione per la mancata applicazione delle cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso risulta inammissibile.

3. La doglianza, infatti, attiene (peraltro, genericamente) 31 profilo motivazionale della decisione, ponendosi quindi ben oltre i termini di cui all'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n 133, che consente il ricorso-per cassazione su sentenza emessa ex art. 444 cod. prc,c peri. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputatD, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; motivi di censJra -- juesti - che non sono in alcun modo dedotti nel ricorso in esame, che concerne s.cltanto l'astratta configurabilità dell'art. 129 cod. proc. pen., con riguardo alle cui Dtesi, peraltro, l'impugnazione neppure accenna quale ricorrerebbe nel caso di sgc.cie.

4. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte ccstitLzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consenue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedim€ n:o n3nché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle m -r ende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paga neni:c delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro tremila in la JOIT della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2021 liere estensore Il Presidente D 1:1-- c I 7