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Ordinanza — n. 239/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise legal issues in appeal and generic grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 239/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs. The appellant failed to raise the alleged violation of the statute of limitations during the appeal phase, rendering the new legal argument inadmissible under procedural preclusion rules. Additionally, the Court rejected the remaining grounds as generic and insufficiently specific regarding the evidence or facts presented.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: Legal issues not raised in the appeal judgment are inadmissible in cassation, and grounds must be specific rather than generic.

Parole chiave

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inadmissibility procedural preclusion statute of limitations generic grounds cassation appeal reddito non dichiarato operazioni imponibili tentata sottrazione d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Il secondo motivo, con il quale è dedotto il vizio di violazione cli lege, è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod.
Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
2 ;321.7 - 01, secondo il quale anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dalla legge n.
Art. 616, cod. proc. pen.
d.lgs. 74/2000
2, comma 3, d.lgs. 74/2000, limitatamente alla dichiarazione Iva 2009, perché e3tini ) per prescrizione; ha ridotto di conseguenza l'importo della disposta confisca, rapportato all'illecito risparmio fiscale relativo all'Ires dell'anno di impcsta 2010.
cod. pen.
2 cod. pen. perché il reato è state commesso il 25 settembre 2011 dopo l'entrata in vigore, il 17 sette -nbre :2011, dell'art.
art. 2 d.lgs. 74/2000
Ha confermato la condanna ad un anno di reclusione inflitta in primo giace per il reato ex art. 2 d.lgs. 74/2000 per essersi avvalso nella dichiarazione Ires per l'anno di imposta 2010, presentata il 25 settembre 2011, di una fattura enessa per operazioni inesistenti.
art. 2 cod. pen
Nel caso de quo non è applicabile l'art. 2 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 37848 del 29/03/2017, Ferrario
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
Va ribadito il principio espresso da Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEDORI MAURO nato a ANCONA il 01/09/1962 avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza del 19 aprile 2021 la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma di quella del 22 gennaio 2019 del Tribunale di Fermo, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Mauro Medori per il reato ex art. 2, comma 3, d.lgs. 74/2000, limitatamente alla dichiarazione Iva 2009, perché e3tini ) per prescrizione; ha ridotto di conseguenza l'importo della disposta confisca, rapportato all'illecito risparmio fiscale relativo all'Ires dell'anno di impcsta 2010. Ha confermato la condanna ad un anno di reclusione inflitta in primo giace per il reato ex art. 2 d.lgs. 74/2000 per essersi avvalso nella dichiarazione Ires per l'anno di imposta 2010, presentata il 25 settembre 2011, di una fattura enessa per operazioni inesistenti.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il diFE nsore dell'imputato. 2.1. Con il primo motivo si deduce il vizio di violazione di legge: la prescrizione sarebbe maturata al 19 aprile 2021; il reato si consumerebbe con l' nseririente della fattura nella contabilità. Non sarebbe stato applicato l'art. 2 cod. per . con riferimento all'entrata in vigore dell'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. 74/2000. 2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 2 d.lgs. 74/.2000, per l'insussistenza del reato contestato. 2.3. Con il terzo motivo si deducono il vizio della motivazione sulla risposta ai motivi di appello n. 1 e 2, l'omessa valutazione della prova offerta dalla difesa costituita dalle deposizioni dei testi di Giorgio, Zallocco e Medori, il travisarientc del fatto; si invoca l'applicazione del principio del ragionevole dubbio. 2.4. Il difensore ha poi depositato una memoria chiedendo che i ricorso sia dichiarato ammissibile ed accolto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è manifestamente infondato perché contrario al co :tante orientamento della giurisprudenza per cui il delitto di dichiarazione fraud:Ilenta mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti si consuria ;:on la presentazione o la trasmissione in via telematica della dichiarazione nella quale sono indicati gli elementi passivi fittizi, e non, invece, in quello, a itececente, dell'annotazione in contabilità della fattura falsa (Sez. 3, n. 37848 del 29/03/2017, Ferrario, Rv. 271044). 2 c)4__ 1.1. Nel caso de quo non è applicabile l'art. 2 cod. pen. perché il reato è state commesso il 25 settembre 2011 dopo l'entrata in vigore, il 17 sette -nbre :2011, dell'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. 74/2000. 1.2.

Il secondo motivo, con il quale è dedotto il vizio di violazione cli lege, è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., trattandosi di niiclazi,:me di legge non dedotta con i motivi di appello, con i quali si contestò, come risulta dalla sentenza impugnata esclusivamente la motivazione della sentenza di pr mo ,gradc per la valutazione delle risultanze istruttorie ed il processo argomentativb né è stata dedotta una questione rilevabile di ufficio in ogni stato e grado ce p -ocessc o che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello. 1.3.

Il terzo motivo è inammissibile per genericità. Si deduce il travisailentc della prova per omissione con riferimento alle dichiarazioni di tre testi senza neanche indicare cosa avrebbero riferito e perché le loro dichiarazioni, se valutate, avrebbero scardinato la ratio della decisione. 1.4. È inammissibile il motivo laddove si deduce il travisamento del fatio. Va ribadito il principio espresso da Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 2 ;321.7 - 01, secondo il quale anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducib e nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze R-oces:-:,..bali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. 1.5.

La Corte di appello ha poi respinto con motivazione immune da vizi logici la tesi difensiva sulla sussistenza della prestazione indicata in fattura. 1.6. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi lie ll'art.616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spes.,e del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, e considerato che non vi è ragione di ritnere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella deternnin 32 ione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paga Tierrx delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della :asse delle