Cassation Court annuls appeal judgment for excluding minor offense status based solely on drug quantity without full statutory analysis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Court of Appeal's decision which had excluded the 'minor offense' qualification for drug possession based exclusively on the 60-gram quantity. The defense argued that the lower court failed to conduct a comprehensive evaluation of all statutory indicators required by law, relying instead on an inferential conclusion about criminal networks. The Court ruled that the lower court violated legal principles by ignoring the need for a comparative assessment of all relevant factors, thereby depriving the defendant of the statutory mitigation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; The court must perform a global and comparative evaluation of all statutory indicators to determine minor offense status, rejecting arguments based on a single factor like quantity when other circumstances may offset it.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Luongo Anna, nata a Benevento il 20 gennaio 1975 avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 28 marzo 2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte del merito; lette le conclusioni scritte inviate dalla difesa, con le quali sono state ribadite quelle del ricorso
RITENUTO IN FATTO
I La difesa di Anna Luongo impugna la sentenza descritta in epigrafe con la quale la Corte di appello di Napoli ha parzialmente ridotto la pena irrogata ai danni della predetta imputata dal Tribunale di Benevento per la ritenuta responsabilità per i reati di cessione e detenzione di hashish, escludendo la continuazione ritenuta dal primo giudice. 2.Con il ricorso si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione del fatto, avendo la Corte del merito escluso la possibilità di ricondurre lo stesso all'egida dell'ad 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 unicamente facendo riferimento al dato ponderale della sostanza rivenuta nella disponibilità dell'imputata, peraltro non così rilevante (complessivo 60 grammi lordi di hashish).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Va rimarcato che, secondo l'ormai consolidato orientamento espresso sul tema da questa Corte, la fattispecie del fatto di "lieve entità"di cui all'art 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, è ravvisabile in ipotesi connotate da una minima offensività, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez.
U, n. 35737 del 24/06/2010 - dep. 05/10/2010, Rico, Rv. 247911). Siffatta indicazione è stata ulteriormente dettagliata dalle Sezioni Unite di questa Corte (n. 51063 del 27/09/2018, Murolo), le quali hanno chiarito la necessità di procedere ad una valutazione complessiva e comparativa degli indici di lieve entità elencati dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, sicché occorre "abbandonare l'idea che gli stessi possano essere utilizzati dal giudice alternativamente, riconoscendo od escludendo, cioè, la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri.
Ma allo stesso tempo anche che tali indici non debbano tutti indistintamente avere segno positivo o negativo". Va infatti riconosciuta "la possibilità che tra gli stessi si instaurino rapporti di compensazione e neutralizzazione in grado di consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultano prima facie contraddittorie in tal senso". Solo all'esito "della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, è poi possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri".
Sempre con la sentenza da ultimo citata, le Sezioni Unite, inoltre, hanno precisato che, nell'indicata ottica di una considerazione comparativa di tutti gli elementi del caso concreto, "anche la maggiore o minore espressività del dato quantitativo deve essere anch'essa determinata in concreto nel confronto con le altre circostanze del fatto rilevanti secondo i parametri normativi di riferimento. Ferma la possibilità che, nel rispetto delle condizioni illustrate, tale dato possa assumere comunque valore negativo assorbente, ciò significa che anche la detenzione di quantitativi non minimali potrà essere ritenuta non ostativa alla qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, e, per converso, che quella di pochi grammi di stupefacente, all'esito della valutazione complessiva delle altre circostanze rilevanti, risulti non decisiva per ritenere integrata la fattispecie in questione".
3. Sollecitata sul punto, la Corte del merito non ha fatto buon governo delle superiori indicazioni di principio, offrendo, in risposta al rilievo sollevato sul punto con l'appello, un argomentare estremamente sintetico fondato su sviluppi inferenziali addotti in termini apodittici e non esplicitato attraverso una puntuale e completa disamina delle emergenze nel caso chiamate a contribuire al tenore della regiudicanda.
4. Il gravame di merito interposto dall'imputata sollecitava, per quel che qui interessa, la Corte del merito alla riqualificazione dei fatti a giudizio ai sensi dell'art. 73, comma 5, rimarcando che il tema era stato integralmente trascurato dal giudice di primo grado. E su tale aspetto la sentenza gravata, dopo un cenno, peraltro non esaustivo e neppure attualizzato, al panorama giurisprudenziale di riferimento, si è limitata ad evidenziare che il dato ponderale riscontrato nel caso sarebbe tale da rendere " l'imputata certamente inserita in un circuito criminale grazie al quale gli è stato possibile procurarsi una rilevate quantità di sostanza stupefacente idonea ad assicurare una diffusa vendita illecita di stupefacenti.
Una detenzione di oltre 60 grammi di hashish", in particolare, sarebbe tale da risultare evidentemente sintomatica "di una attività di spaccio non definibile di minima offensività". Da qui l'immediata inadeguatezza di un siffatto argomentare: trascurando integralmente gli ulteriori indici offerti dalla norma in questione, la motivazione sul punto risulta unicamente fondata sul riferimento operato al dato ponderale, valorizzato in termini inferenziali del tutto apodittici, ancor più alla luce della modesta consistenza del relativo valore di riferimento rapportato alla sostanza illecitamente riferita all'imputata.
Ne viene la decisione di cui al dispositivo che segue.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio