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Ordinanza — n. 46943/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against settlement sentence as it falls outside Art. 599-bis criminal procedure code scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46943/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared Antonio Panaino's appeal inadmissible on procedural grounds. Panaino challenged a settlement sentence issued by the Milan Court of Appeal, arguing defects in the court's reasoning regarding the imposed penalty. The court ruled that such appeals are strictly limited by Article 599-bis of the Criminal Procedure Code, which does not cover challenges to the specific sentencing choice within a settlement agreement.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 73 D.P.R. 309/1990: Appeals against settlement sentences are inadmissible if they merely assert defects in the court's reasoning regarding the specific penalty applied, as the parties have already indicated the penalty to the judge.

Parole chiave

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criminal settlement appeal Art. 599-bis c.p.p. inadmissible appeal penalty choice defect Cassa delle ammende commisurazione della pena per stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
309, è inammissibile perché esula dalle impugnazioni esperibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
art. 599-bis cod. proc. pen
309, è inammissibile perché esula dalle impugnazioni esperibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Panaino Antonio nato a Cuggiono il 23/04/1982 avverso la sentenza del 09/05/2022 emessa dalla Corte di appello di Milano; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano De Amicis OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di Panaino Antonio in ordine alla condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è inammissibile perché esula dalle impugnazioni esperibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. - che il predetto ricorso, che peraltro evoca in termini meramente assertivi il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, esula dalle impugnazioni esperibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dal momento che, in sede di pena concordata, le parti hanno precisamente indicato al giudice, che ha condiviso la scelta sanzionatoria, la pena da applicare;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano e conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il PXeside