Italian Court dismisses generic criminal appeals as inadmissible for failing to meet evidentiary requirements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by Amrous Outmane and Nahli Mustafa inadmissible on procedural grounds. The appellants challenged a Verona court ruling regarding a conviction under Article 73 of the Criminal Code, but their arguments were deemed intrinsically generic and failed to engage with the specific reasoning of the lower court. Consequently, the court ruled that the appeals lacked the necessary evidentiary character required by law and ordered the appellants to pay court costs and fines.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Appeals must specifically confront the lower court's reasoning with evidence; generic appeals that do not meet this evidentiary standard are inadmissible de plano.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente: ORDINANZA sui ricorsi proposti da Amrous Outmane nato in Marocco il 17.07.1981 Nahli Mustafa nato in Marocco il 06.03.1979 avverso la sentenza del 18 maggio 2022 emessa dal Tribunale di Verona; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera Paola Di Nicola Travaglini OSSERVA Ritenuto che i ricorsi proposti nell'interesse di Amrous Outmane e Nahli Mustafa in ordine alla condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza.
I ricorsi, intrinsecamente generici, neppure si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata che, con una struttura enunciativa consentita dai poteri di verifica assegnati al giudice in relazione alla tipologia della decisione rimessagli dalle parti, ha dato atto dei risultati del positivo riscontro di correttezza della qualificazione giuridica e, attraverso il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen., ha escluso la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, che devono risultare con carattere di evidenza. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibile, con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 2022 La Consigliera estensora Il Presiden