Italian court dismisses appeal for cannabis cultivation due to procedural time limit violation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed after the statutory deadline. The appellant challenged a conviction for cultivating cannabis, arguing the quantity indicated personal use rather than public danger. The court rejected this substantive argument, ruling instead that the filing occurred outside the required forty-five-day period following the appellate judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: An appeal filed beyond the statutory time limit is inadmissible, regardless of the merits of the underlying criminal conviction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Prainito Emanuele, nato a Palermo il 10/07/1993 avverso la sentenza del 14/12/2021 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Emanuele Prainito, attraverso il proprio difensore, chiede alla Corte di cassazione di annullare la sentenza della Corte di appello di Palermo del 14 dicembre 2021, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione alla coltivazione di due piante di cannabis indica, dalle quali si sarebbero potuti ricavare 148,1 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, pari a 366,2 dosi medie singole. I giudici d'appello, richiamando i principi affermati dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 12348 del 2019 e condividendo le valutazioni del primo giudice, hanno ritenuto che quel dato quantitativo non sia modesto e che, di conseguenza, la condotta non sia inoffensiva.
2. Obietta il ricorso che il dato quantitativo e l'assenza di strumenti per la maggior resa delle piante nonché di materiali per il confezionamento del prodotto attesterebbero la destinazione di quest'ultimo al solo consumo dell'imputato, con esclusione, dunque, di qualsiasi pericolo per l'incolumità pubblica e, per l'effetto, della necessaria offensività in concreto della condotta. Si deduce, inoltre, che comunque non si sarebbe in presenza di una "coltivazione" in senso proprio, bensì di una detenzione, che, in quanto finalizzata all'uso personale dell'agente, è priva di rilevanza penale.
3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, chiedendo il rigetto del ricorso.
4. Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., perché proposto oltre il termine consentito. La sentenza è stata pronunciata, mediante lettura del dispositivo, all'udienza del 14 dicembre 2021. La motivazione è stata depositata il successivo 10 marzo, e dunque nel rispetto del termine di novanta giorni dalla pronuncia, riservatosi dalla Corte d'appello a norma dell'art. 544, comma 2, cod. proc. pen.. A norma dell'art. 585, comma 1, lett. c), e comma 2, lett. c), cod. proc. pen., il termine per proporre il ricorso era dunque di quarantacinque giorni e decorreva dal 14 marzo, data di scadenza di quello stabilito dal giudice per il deposito della motivazione: esso, pertanto, scadeva il 28 aprile seguente. Il ricorso in scrutinio, invece, è stato depositato nella cancelleria del giudice a quo, a norma dell'art. 582, comma 1, cod. proc. pen., soltanto il 12 maggio 2022, come da attestazione in calce alla sentenza impugnata. I ;
4. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente a sostenere le spese del procedimento ed a versare una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando l'evidente difetto di diligenza, va fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis