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Ordinanza — n. 44252/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to prior settlement on sanctioning treatment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 44252/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Carchedi Simone inadmissible de plano. The appellant argued regarding the justification of the sanctioning treatment, but the court found this argument incompatible with a prior settlement reached by the appellant himself. Consequently, the appeal was rejected without substantive examination, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal based on a defect of motivation regarding sanctioning treatment is inadmissible if the matter was already settled by the appellant, rendering the argument incompatible with the prior agreement.

Parole chiave

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inadmissible appeal procedura de plano vizio di motivazione concordato sanzionatorio Cassa delle ammende ammende per infrazione procedurale pagamento dell'ammenda condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Carchedi Simone, nato a Bari il 29/10/1992 avverso la sentenza del 4 marzo 2022 del Tribunale di Bari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inaminissibik, con procedura de plano, perché proposto per motivi non deducibili afferenti al vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, dunque su un argomento incompatibile con l'avvenuto concordato sanzionatorio proveniente dallo stesso ricorrente e non inficiato da illegalità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 novembre 2022 Il consigli -r tensore Il President