Italian Court dismisses appeal against prison custody as the defendant was released, eliminating the legal interest to contest.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant had been released from custody on July 22, 2022. The appellant argued for procedural violations regarding the qualification of facts and the denial of home detention, but the Public Prosecutor requested dismissal. The court ruled that the legal interest to challenge the original custody order vanished upon release, rendering the appeal moot.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 36 c.p.p.; Art. 370 c.p.p.: An appeal against a custodial measure becomes inadmissible if the measure is no longer in force due to the release of the accused, as the legal interest to impugne ceases to exist.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Afridi Najeeb, nato il 10/10/2000 in Pakistan avverso l'ordinanza in data 10/03/2022 del Tribunale di Trieste visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Ceroni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 10/03/2022 il Tribunale di Trieste ha confermato in sede di riesame quella del G.i.p. del Tribunale di Trieste in data 21/02/2022, con cui nei confronti di Najeeb Afridi è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309 del 1990.
2. Ha proposto ricorso Afridi tramite il suo difensore. 2.1. Con il primo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione alla mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5 d.P.R. 309 dei 1990. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 275, comma 2 -bis d.P.R. 309 del 1990 e vizio di motivazione in ordine alla prognosi finalizzata al beneficio della sospensione condizionale della pena. 2.3. Con il terzo motivo deduce violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. in relazione alla mancata concessione degli arresti domiciliari.
3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria concludendo per l'inammissibilità del ricorso.
4. Dagli atti risulta che Afridi è stato scarcerato il 22 luglio 2022. Il ricorso deve ritenersi dunque inammissibile, senza aggravio di spese, perché è venuto meno l'interesse all'impugnazione, in difetto di una specifica rappresentazione da parte del ricorrente della persistenza di un interesse. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così dec