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Ordinanza — n. 43445/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as grounds fall outside Article 448, paragraph 2-bis of the Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43445/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeals filed by three defendants inadmissible. The appellants argued for the manifest illogicality of the lower court's reasoning, but the Court found these grounds did not fall within the specific exceptions listed in Article 448, paragraph 2-bis of the Criminal Procedure Code. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the alleged grounds for review do not correspond to any of the specific exceptions exhaustively listed in the statute.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility Criminal Procedure Code manifest illogicality Article 448 procedural costs exhaustive list pena convenzionale

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Ritenuto che l'impugnazione è inammissibile perché è proposto per ragione al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZ:A sul ricorso proposto da Martino Mario, n. a Crotone il 18/5/1959 Martino Antonio, n. a Crotone il 08/01/1994 Arcuri Giuseppe, n. a Crotone il 25/12/1984 avverso la sentenza del 11/05/2022 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Crotone visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi; Motivi della decisione Rilevato che contro la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati deducendo manifesta illogicità della motivazione. Ritenuto che l'impugnazione è inammissibile perché è proposto per ragione al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 1