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Sentenza — n. 40167/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for lack of specific grounds and merit review.

Numero d'incarto Sentenza — n. 40167/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal filed by Abdelali El Galla inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued that the Court of Appeal violated procedural rules by omitting a witness and committed a motivation defect regarding the stolen vehicle's origin. The court rejected these claims, ruling that the appeal was manifestly unfounded, too generic, and constituted an impermissible re-evaluation of facts.

Regesto Legislator

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Art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.; The cassation appeal must be specific and substantiated; it cannot serve as a vehicle for a new assessment of evidence or facts.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility specific grounds requirement procedural renewal obligation impermissible merit review manifestly unfounded appeal incidente motociclistico guida recidiva in stato di ebbrezza altri reati

Disposizioni normative citate

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Art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Il difensore di El Galla ha presentato ricorso per cassazione avverso la citata sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, denunziandone: - la violazione di legge, in relazione all'art. 603, comma 3-bis, cod.
Art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento delle parti.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016
Sez. 3, n. 16444 del 04/02/2020
Sez. 1, n. 12928 del 07/11/2018
Sez. 1, n. 12928 del 07/11/2018, P., Rv.
Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020
276318): valutazione, questa del giudice di merito, che è incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, G., Rv.
Sez. 6, n. 30774 del 16/07/2013
280589; Sez. 6, n. 30774 del 16/07/2013, Trecca, Rv.
Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da El Galla Abdelali, nato il 26/06/1968 in Marocco avverso la sentenza del 11/12/2020 della Corte di appello di Torino Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Silvia Giorgi; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Piergiorgio Morosini, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza dell'Il dicembre 2020 la Corte di appello di Torino, in sede di rinvio ha riformato, sull'appello del Procuratore Generale, la sentenza del Tribunale di Casale Monferrato, che aveva assolto Abdelali El Galla dal reato di ricettazione di un motociclo commesso il 25 maggio 2011, condannandolo alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione.

2. Il difensore di El Galla ha presentato ricorso per cassazione avverso la citata sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, denunziandone: - la violazione di legge, in relazione all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., per avere la Corte di appello riformato la sentenza di assoluzione di primo grado in base ad una rinnovazione parziale della istruttoria dibattimentale, limitandosi all'esame dell'imputato e omettendo l'escussione del teste M.Ilo Chiarelli, richiesta anche dal Procuratore Generale; - il vizio di motivazione, per avere la Corte di appello ritenuto la sussistenza della ricettazione in mancanza della prova in ordine alla consapevolezza dell'imputato sulla provenienza furtiva del bene. Il difensore ha successivamente depositato "conclusioni scritte nell'interesse dell'imputato" con cui ribadisce i motivi di ricorso e invoca altresì la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento delle parti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato, oltre che per certi aspetti aspecifico.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Secondo la giurisprudenza di legittimità, il dovere di rinnovare gli apporti dichiarativi si configura con riguardo a quelli ritenuti decisivi ai fini del giudizio assolutorio di primo grado, intendendosi per prove decisive quelle che, sulla base della sentenza di primo grado, hanno determinato, o anche soltanto contribuito a determinare, l'assoluzione e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal complesso materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee ad incidere sull'esito del giudizio, nonché quelle che, pur ritenute dal primo giudice di scarso o nullo valore, siano, invece, nella prospettiva dell'appellante, rilevanti - da sole o insieme ad altri elementi di prova- ai fini dell'esito della condanna» (Sez.

U, n. 27620 del 28/04/2016, Rv. 267487).Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in caso di impugnazione della sentenza assolutoria da parte del pubblico ministero, l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, previsto dall'art. 603, comma 3 -bis, cod. proc. pen., non riguarda tutte le prove dichiarative assunte in primo grado, ma solo quelle che, secondo le ragioni specificatamente prospettate nell'atto di impugnazione, siano state oggetto di erronea valutazione da parte del giudice di primo grado e siano ritenute decisive ai fini della valutazione di responsabilità (Sez. 3, n. 16444 del 04/02/2020, C., Rv. 279425;

Sez. 1, n. 12928 del 07/11/2018, P., Rv. 276318): valutazione, questa del giudice di merito, che è incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, G., Rv. 280589; Sez. 6, n. 30774 del 16/07/2013, Trecca, Rv. 257741). Nel caso in esame, quanto alla selezione delle prove dichiarative in appello, la sentenza impugnata ha dato conto, in modo congruo, della scelta effettuata limitatamente all'esame dell'imputato, con la esclusione del teste M.Ilo Chiarelli. E ciò in considerazione del fatto che, restando incontroversi gli altri e oggettivi elementi di prova, sia la sentenza assolutoria di primo grado, sia l'atto di appello del P.G., sia la sentenza di condanna in appello annullata con rinvio, sia l'apparato argomentativo della sentenza della S.C. di annullamento con rinvio s'incentrano - tutti- sulla valutazione di coerenza e attendibilità della unica prova decisiva costituita dalle dichiarazioni dell'imputato in merito alla ricostruzione della vicenda criminosa.

2. Non si sottrae alla valutazione di inammissibilità pure il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione, per avere la Corte di appello ritenuto la sussistenza della ricettazione in mancanza della prova in ordine alla consapevolezza dell'imputato sulla provenienza furtiva del bene. Con esso si ripropongono le medesime argomentazioni sviluppate nel giudizio di appello, senza farsi carico di valutare criticamente le motivazioni di detta sentenza che ne smentiscono decisamente ogni affermazione, rappresentando analiticamente e congruamente le ragioni dell'inattendibilità della versione dei fatti resa dall'imputato, così propugnando in questa sede una non consentita rivalutazione di merito della ricostruzione fattuale della vicenda.

3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta equa, di euro tremila alla Cassa delle ammende, dovendosi infine rilevare che l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem