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Ordinanza — n. 38564/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for procedural violations regarding immediate acquittal and sentencing adequacy.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38564/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by two Moroccan nationals inadmissible, ruling that their arguments regarding the lack of motivation for immediate acquittal and sentencing adequacy did not fit statutory grounds. The appellants claimed procedural violations under the Code of Criminal Procedure, but the court found their grievances did not align with the specific exceptions listed in Article 448. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals must be limited to specific grounds such as the defendant's will, lack of correlation between request and judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty; appeals based on general claims of procedural violation or lack of motivation are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility procedural violation claim immediate acquittal requirement sentencing adequacy review Cassazione ordinanza motivi di cassazione motivi che possono invocarsi motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 444, cod. proc. pen.
Mouhssine Mansouri e Youssef Bkade, con ricorsi distinti ma identici nei contenuti, impugnano la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444, cod. proc. pen., ha applicato loro la pena su richiesta per il delitto di cui all'art.
Art. 129, cod. proc. pen.
Essi denunciano violazione di legge processuale, per avere la sentenza omesso di motivare in punto di assenza delle condizioni per un proscioglimento immediato, a norma dell'art. 129, cod. proc. pen., e di adeguatezza della pena.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo i ricorsi inammissibili, poiché proposti per motivi non consentiti dalla legge.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1) Mansouri Mouhssine, nato in Marocco il 25/05/1997 2) Bkade Youssef, nato in Marocco il 01/01/1999 avverso la sentenza del 05/05/2022 del Tribunale di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Mouhssine Mansouri e Youssef Bkade, con ricorsi distinti ma identici nei contenuti, impugnano la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444, cod. proc. pen., ha applicato loro la pena su richiesta per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Essi denunciano violazione di legge processuale, per avere la sentenza omesso di motivare in punto di assenza delle condizioni per un proscioglimento immediato, a norma dell'art. 129, cod. proc. pen., e di adeguatezza della pena.

2. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo i ricorsi inammissibili, poiché proposti per motivi non consentiti dalla legge.

3. Dispone l'art. 448, comma 2-bis, stesso codice, che «il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Risulta di solare evidenza, dunque, che entrambe le doglianze rappresentate dai ricorrenti non rientrino in nessuna delle suddette ipotesi tipiche.

4. All'inammissibilità dei ricorsi segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro per ognuno dei ricorrenti, non ravvisandosi una loro assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'