Cassation court annuls confiscation order due to lack of reasoning regarding preventive necessity of the item.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the lower court's confiscation order regarding a seized mobile phone. The defendant argued the lack of a specific link between the phone and the crime, while the prosecution requested dismissal without remand due to insufficient reasoning. The court ruled that the decision was invalid because it failed to demonstrate the preventive necessity of confiscating the item to deter future crimes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 240, primo comma, cod. pen.; Art. 444, cod. proc. pen.: A discretionary confiscation order must be motivated by the preventive necessity of depriving the offender of the item to deter future crimes, not merely by the item's connection to the offense.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Dana Eduard, nato in Albania il 31/08/1966 avverso la sentenza del 27/04/2022 dei Tribunale di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con atto del proprio difensore, Eduard Dana ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Torino del 27 aprile scorso, che, applicandogli la pena ai sensi dell'art. 444, cod. proc. pen., per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, ha altresì disposto la confisca del telefono cellulare sequestratogli. t 4 v /.
2. Con il ricorso si deduce la violazione di legge in parte qua, ritenendo indimostrato il nesso strumentale tra quell'oggetto e l'attività delittuosa, e comunque evidenziando la mancanza di adeguata giustificazione sul punto.
3. Con requisitoria scritta, depositata in cancelleria, il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, in assenza di motivazione sul punto controverso.
4. Il ricorso, anzitutto, è ammissibile. In tema di applicazione di pena su richiesta delle parti, la doglianza relativa alla mancata motivazione circa la confisca può essere oggetto di ricorso per cassazione, anche se la sentenza sia stata emessa dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ad opera dell'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, trattandosi di un'ipotesi di "illegalità della misura di sicurezza", perciò rilevante come violazione di legge, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., e comunque riguardando un aspetto della decisione estraneo all'accordo sull'applicazione della pena (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348.
5. Nel merito, poi, il ricorso è fondato. 5.1. In tema di confisca facoltativa ai sensi dell'art. 240, primo comma, cod. pen., la motivazione del provvedimento non può essere basata sul solo rapporto di asservimento del bene rispetto al reato, ma deve anche riguardare la circostanza che il reo, secondo l'id quod plerumque accidit, reitererebbe l'attività punibile se restasse nel possesso di detto bene, in quanto la misura, per la sua natura cautelare, tende a prevenire la commissione di nuovi reati (tra molte conformi, Sez. 3, n. 10091 del 16/01/2020, Marigliano, Rv. 278406). 5.2. La sentenza impugnata, invece, è priva di qualsiasi motivazione suk c„,A.e,-)vneià.tio-:; Conseguentemente, essa dev'essere annullata, con rinvio al giudice .1) e-4 emittente, rendendosi necessario un supplemento di motivazione, che giustifichi, se esistente, l'anzidetta relazione qualificata tra quell'oggetto ed il reato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla confisca del telefono cellulare e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Torino. Così de